Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell’ordine seguente (2777 ss. c.c.; 320 c.p.p.):
1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermità;
2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni (185) e di spese processuali al danneggiato (541 c.p.p.), purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile (648 c.p.p.);
3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;
4) le spese del procedimento (535 c.p.p.);
5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena (188). Se l’esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;
6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato (691 c.p.p.).