Art. 192 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato

Articolo 192 - codice penale

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189 (2901 c.c.).

Articolo 192 - Codice Penale

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189 (2901 c.c.).

Massime

In tema di sequestro conservativo, gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo la commissione del reato (nella specie, costituzione di fondo patrimoniale a titolo gratuito) sono inefficaci rispetto ai crediti dello Stato e delle parti civili, indipendentemente dall’atteggiamento psicologico (“scientia damni”) del beneficiato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12804 del 22 marzo 2019 (cass. pen. n. 12804/2019)

ln tema di sequestro conservativo, non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato, ai sensi dell’art. 192 cod. pen., gli atti a titolo gratuito posti in essere dall’imputato successivamente alla commissione del reato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1935 del 17 gennaio 2018 (cass. pen. n. 1935/2018)

La rinunzia all’eredità da parte del colpevole, non può qualificarsi come atto a titolo gratuito ai sensi dell’art. 192 c.p. e non può quindi considerarsi inefficace rispetto ai crediti indicati nell’art. 189 c.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1294 del 6 aprile 2000 (cass. pen. n. 1294/2000)

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