Art. 193 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato

Articolo 193 - codice penale

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189.
Nondimeno, per la revoca dell’atto, è necessaria la prova della mala fede dell’altro contraente (2901 c.c.).

Articolo 193 - Codice Penale

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189.
Nondimeno, per la revoca dell’atto, è necessaria la prova della mala fede dell’altro contraente (2901 c.c.).

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