Art. 226 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza

Articolo 226 - codice penale

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale (102104) o professionale (105), ovvero delinquente per tendenza (108); e non può avere durata inferiore a tre anni (227). Quando egli ha compiuto gli anni ventuno (2 c.c.), il giudice ne ordina l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216; 658, 680 c.p.p.).
La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario (212).

Articolo 226 - Codice Penale

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale (102104) o professionale (105), ovvero delinquente per tendenza (108); e non può avere durata inferiore a tre anni (227). Quando egli ha compiuto gli anni ventuno (2 c.c.), il giudice ne ordina l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216; 658, 680 c.p.p.).
La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario (212).

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