Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale (102 – 104) o professionale (105), ovvero delinquente per tendenza (108); e non può avere durata inferiore a tre anni (227). Quando egli ha compiuto gli anni ventuno (2 c.c.), il giudice ne ordina l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216; 658, 680 c.p.p.).
La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario (212).