Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile (98), il giudice può ordinare che, dopo l’esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (228 ss.), tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell’articolo precedente (232).
È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d’imputabilità (227).