Art. 224 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Minore non imputabile

Articolo 224 - codice penale

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso (203), il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario (223) o posto in libertà vigilata (228 ss.).
Se, per il delitto, la legge stabilisce [la pena di morte (1) o] l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, (2) (3) è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni (2).
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell’articolo 98 (227).

Articolo 224 - Codice Penale

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso (203), il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario (223) o posto in libertà vigilata (228 ss.).
Se, per il delitto, la legge stabilisce [la pena di morte (1) o] l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, (2) (3) è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni (2).
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell’articolo 98 (227).

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.

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