In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della configurabilità del presupposto ostativo della abitualità del reato, non rileva la mera presenza di denunzie nei confronti dell’imputato o di “precedenti di polizia”, di cui si ignora la sorte, dovendo il giudice, sollecitato dalla difesa o anche di ufficio, verificare l’esito di tali segnalazioni, per trarne l’esistenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino la abitualità del comportamento dell’imputato. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 51526 del 15 novembre 2018 (Cass. pen. n. 51526/2018)
La nozione di comportamento abituale – che ricorre quando l’autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame – non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ravvisato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di evasione commesso dall’imputato, nonostante che allo stesso fosse stata contestata la recidiva). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26867 del 29 maggio 2017 (Cass. pen. n. 26867/2017)
La norma dell’art. 104 c.p., riguardante la dichiarazione di abitualità nelle contravvenzioni qualunque esse siano, trova applicazione quando il soggetto sia stato condannato alla pena dell’arresto per tre contravvenzioni della stessa indole e comporta l’applicazione di misure di sicurezza. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 679 del 17 marzo 1970 (Cass. pen. n. 679/1970)