Art. 103 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Abitualità ritenuta dal giudice

Articolo 103 - codice penale

Fuori del caso indicato nell’articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto (109) è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato (107) per due delitti non colposi (43), riporta un’altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

Articolo 103 - Codice Penale

Fuori del caso indicato nell’articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto (109) è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato (107) per due delitti non colposi (43), riporta un’altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

Massime

La dichiarazione di delinquenza abituale, a cui segue l’applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche in riferimento ad un soggetto che si trovi in stato di espiazione della pena detentiva, dovendo distinguersi tra il momento deliberativo e il momento di esecuzione della misura di sicurezza, a nulla rilevando che sia lontano nel tempo, atteso che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2377 del 18 gennaio 2019 (Cass. pen. n. 2377/2019)

Ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato prevista dall’art. 103 cod. pen., il giudice deve tenere conto anche delle pregresse sentenze di applicazione di pena concordata non superiore a due anni di pena detentiva.

Ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato ritenuta dal giudice ai sensi dell’art. 103 cod. pen., non si realizza la condizione oggettiva richiesta dalla disposizione di legge quando la pluralità di delitti non colposi, accertati con unica o con distinte sentenze, sia unificata per effetto del riconoscimento della continuazione operato dal giudice in sede di cognizione. (In motivazione la Corte ha osservato che l’abitualità presuppone un impulso criminoso reiterato nel tempo che è incompatibile con l’unitaria deliberazione criminosa che caratterizza l’ipotesi del reato continuato). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 36036 del 27 luglio 2018 (Cass. pen. n. 36036/2018)

L’abitualità nel reato di cui all’art.103 cod. pen. è correttamente contestata mediante il riferimento alla specie dei reati posti in essere, all’arco di tempo entro cui sono stati commessi e, quindi, alla dedizione al crimine dell’imputato, trattandosi di elementi ulteriori e diversi rispetto alla contestazione della mera recidiva. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 46486 del 10 ottobre 2017 (Cass. pen. n. 46486/2017)

Alla dichiarazione di abitualità nel reato può provvedere il giudice della cognizione anche d’ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che non vi è contraddizione nella valutazione operata dal giudice, che, oltre a dichiarare il colpevole dedito al reato, lo ritenga meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, operando queste ultime sul diverso piano della pena). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 36949 del 14 settembre 2015 (Cass. pen. n. 36949/2015)

In tema di abitualità del reato, mentre in quella presunta dalla legge il giudice deve limitarsi ad accertare i soli elementi necessari e sufficienti, tassativamente determinati dal legislatore, nell’ipotesi di abitualità ritenuta dal giudice, quest’ultimo, in aggiunta ai primi, deve anche compiere una valutazione discrezionale in ordine ad altri elementi indicati dal legislatore. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1423 del 11 gennaio 2013 (Cass. pen. n. 1423/2013)

Ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato “ex” art. 103 c.p. e della conseguente applicazione di misura di sicurezza detentiva non è consentito tenere conto, quale sentenza di condanna per delitto non colposo seguita a condanna per due delitti non colposi, di una sentenza di applicazione di pena concordata non superiore a due anni di pena detentiva. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 24142 del 16 giugno 2011 (Cass. pen. n. 24142/2011)

Alla dichiarazione di abitualità nel reato può provvedere il magistrato di sorveglianza, il quale può procedere anche di ufficio ogni volta che, successivamente alla pronuncia di una sentenza di condanna, deve essere ordinata una misura di sicurezza. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6926 del 18 febbraio 2009 (Cass. pen. n. 6926/2009)

Allorché l’abitualità nel reato non sia stata dichiarata con la sentenza del giudice della cognizione, è competente a provvedere in ordine ad essa il magistrato di sorveglianza. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6646 del 12 febbraio 2008 (Cass. pen. n. 6646/2008)

Il giudice deve motivare la dichiarazione di abitualità a delinquere, fondandola non solo sulla constatazione della recidiva specifica, sia pure reiterata ed infraquinquennale, ma anche sulla valutazione della complessiva condotta di vita tenuta dal soggetto. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza ove le ragioni della dichiarazione di abitualità nel reato erano state indicate, seppure in termini sintetici, analizzando la condotta di vita anteatta dell’imputato e formulando una prognosi negativa desunta dallo stato di tossicodipendenza e dalla mancanza di lecite fonti di sostentamento derivanti da attività lavorativa). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31743 del 28 luglio 2003 (Cass. pen. n. 31743/2003)

Ai fini della dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice, qualora le condanne definitive siano già sussistenti nel numero prescritto e per i reati previsti, qualsiasi comportamento o circostanza, che si aggiunga alle suddette condanne e riveli una precisa tendenza a delinquere, come una condanna non definitiva per altri gravi reati, può essere assunta come elemento sintomatico della qualificata pericolosità sociale del soggetto, tale da giustificare la dichiarazione di abitualità nel delitto. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 22505 del 7 giugno 2002 (Cass. pen. n. 22505/2002)

È nulla in parte qua per difetto di contestazione la sentenza di condanna con il quale venga ritenuta ai sensi dell’art. 103 c.p. l’abitualità a delinquere, se questa non sia stata contestata all’imputato con l’enunciazione non solo della recidiva reiterata ma anche di tutti gli ulteriori elementi, indicati dall’art. 133 dello stesso codice, sui quali l’accusa intende fondare la sua richiesta. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1839 del 16 febbraio 2000 (Cass. pen. n. 1839/2000)

La semplice constatazione della recidiva specifica, anche reiterata, qualora non contenga alcun valido giudizio critico in ordine alla probabilità o meno della futura commissione di reati, non è, di per sé, sufficiente ai fini della dichiarazione di abitualità a delinquere, occorrendo, a tal fine, una motivata specificazione degli elementi indicativi dell’attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, tali da evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalità del soggetto stesso mostrandone la capacità criminale. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2536 del 17 marzo 1997 (Cass. pen. n. 2536/1997)

In tema di dichiarazione di abitualità nel reato, la omogeneità della natura dei reati commessi, unitamente alla reiterazione della condotta commessa in tempi ravvicinati, può costituire elemento decisivo per essa dichiarazione e, perciò, la abitualità può essere desunta dai soli precedenti penali, tali da rivelare, in riferimento alle circostanze previste dall’art. 133 c.p., il motivo a delinquere, il carattere e la personalità del reo. Infatti, gli elementi indicati dalla norma su richiamata sono sufficienti da soli ad evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalità del soggetto, mostrandone la capacità a delinquere e cioè l’attitudine nel reato commesso. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1110 del 6 febbraio 1997 (Cass. pen. n. 1110/1997)

Ai fini della dichiarazione di abitualità ritenuta dal giudice l’art. 103 c.p. richiede, come presupposto inderogabile, che il soggetto, già condannato per due delitti non colposi, venga ulteriormente condannato per un altro delitto non colposo. Per procedere alla dichiarazione in sede di esecuzione è necessario che tale ultima condanna sia passata in giudicato poiché nel sistema penale sostanziale ogni volta che il legislatore fa uso del termine «condanna», senza ulteriore specificazione, si riferisce esclusivamente a quella derivante da sentenza divenuta irrevocabile. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 555 del 10 aprile 1995 (Cass. pen. n. 555/1995)

Con riferimento alla dichiarazione di abitualità nel reato, l’applicazione dell’art. 103 c.p., in sostituzione del contestato art. 102 stesso codice, determina mancanza di correlazione tra la contestazione e la pronuncia, che impone l’annullamento della dichiarazione di abitualità con conseguente eliminazione della misura di sicurezza. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5416 del 17 maggio 1991 (Cass. pen. n. 5416/1991)

La dichiarazione di abitualità nel reato ritenuta dal giudice ai sensi dell’art. 103 c.p. ha natura costitutiva ed efficacia ex nunc, così che essa deve considerarsi causa che inibisce l’applicazione dell’amnistia solo se sia intervenuta, con sentenza inevocabile prima dell’entrata in vigore del decreto di clemenza. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12895 del 25 settembre 1989 (Cass. pen. n. 12895/1989)

La dichiarazione di abitualità nel delitto, ritenuta dal giudice ai sensi dell’art. 103 c.p., esige la valutazione complessiva della condotta tenuta dal soggetto in precedenza e nel periodo ultimo di libertà, nonché la omogeneità dei reati commessi, che dimostra la persistenza del reo a delinquere. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 11637 del 7 settembre 1989 (Cass. pen. n. 11637/1989)

In tema di dichiarazione di abitualità del reato, la omogeneità della natura dei reati commessi, unitamente alla reiterazione della condotta commessa in tempi ravvicinati può costituire elemento decisivo per essa dichiarazione e, perciò, l’abitualità può essere desunta dai soli precedenti penali, tali da rilevare, in riferimento alle circostanze previste dall’art. 133 c.p., il motivo a delinquere, il carattere e la personalità del reo. Infatti, gli elementi indicati dalla norma su richiamata sono sufficienti da soli ad evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalità del soggetto, mostrandone la capacità a delinquere e cioè l’attitudine nel reato commesso. (Nella specie, la dichiarazione di abitualità era stata emessa sulla base di 15 condanne per furto aggravato e una per tentato furto aggravato, riportate dall’imputato che era stato ritenuto colpevole di furto aggravato). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 535 del 19 gennaio 1989 (Cass. pen. n. 535/1989)

La reiterazione, in un determinato ambito cronologico, dell’azione delittuosa può costituire prova dell’abitualità del reato e non dell’unicità del disegno criminoso, in specie quando dei precedenti penali dell’imputato, posti in relazione ai fatti per cui si procede, si dimostri che non si è in presenza di singole azioni delittuose deliberate come facenti parti di un tutto organico, ma del semplice protrarsi di attività delinquenziale. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 5285 del 9 giugno 1986 (Cass. pen. n. 5285/1986)

Ai fini della dichiarazione di abitualità a delinquere non basta che sia stata contestata la recidiva specifica reiterata, ma occorre l’indicazione di quegli elementi di fatto che comportano necessariamente la detta dichiarazione. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 8150 del 6 ottobre 1984 (Cass. pen. n. 8150/1984)

Pur dovendo normalmente ritenersi viziata la declaratoria di abitualità, ai sensi dell’art. 103 c.p., emessa in base al solo richiamo dei precedenti penali del condannato, senza alcun riferimento alle concrete modalità della sua condotta ed al genere di vita da lui tenuta, non può escludersi tuttavia che, costituendo l’omogeneità della natura dei reati commessi, unitamente alla reiterazione delle condotte criminose in tempi ravvicinati, elemento decisivo per la dichiarazione di abitualità, questa possa essere desunta, dai soli precedenti penali, purché tali da rivelare, in relazione alle circostanze previste dall’art. 133 c.p., il motivo a delinquere, il carattere e la personalità del reo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6334 del 10 luglio 1984 (Cass. pen. n. 6334/1984)

L’abitualità a delinquere ex art. 102 c.p. è operante obbligatoriamente ed automaticamente per presunzione di legge, senza bisogno di un accertamento del giudice. L’abitualità, invece, ritenuta dal giudice ex art. 103 c.p., è rimessa al potere discrezionale del magistrato, il quale, dovendo prima constatare la sussistenza di determinate condizioni legali ed accertare poi la pericolosità del soggetto, è tenuto a darne giustificazione a mezzo di adeguata motivazione. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9026 del 27 ottobre 1983 (Cass. pen. n. 9026/1983)

L’abitualità ritenuta dal giudice può essere desunta oltre che dai precedenti penali dell’imputato, anche da tutte le circostanze che secondo la comune esperienza, recepita dall’art. 133 c.p., sono indicative di un determinato tenore di vita antisociale. Il giudice nella motivazione può limitarsi a porre in luce quelle circostanze che, per la loro particolare rilevanza hanno, anche da sole, attitudine a dimostrare l’abitualità a delinquere del reo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8492 del 17 ottobre 1983 (Cass. pen. n. 8492/1983)

L’abitualità a delinquere può essere dichiarata anche in difetto di contestazione specifica qualora sia stata contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale con indicazione degli elementi di fatto che comportano necessariamente la dichiarazione d’abitualità. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4083 del 21 aprile 1982 (Cass. pen. n. 4083/1982)

Nel caso di abitualità ritenuta dal giudice non ha alcuna rilevanza il mancato accertamento della data di commissione dei reati perché la norma dell’art. 103 c.p. non fa alcun riferimento, a differenza di quella concernente l’abitualità presunta dalla legge (art. 102), a termini o a periodi prefissati. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10262 del 13 novembre 1981 (Cass. pen. n. 10262/1981)

Ove sia stata contestata nel decreto di citazione l’abitualità presunta dalla legge, non può applicarsi quella di cui all’art. 103 c.p., ritenuta dal giudice. Ed infatti, pur nell’identità degli effetti giuridici, la seconda forma di abitualità presuppone anche un’indagine sulla condotta e genere di vita del colpevole, e quindi una diversa possibilità da parte dell’imputato di apprestare eventuali argomenti difensivi. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 8749 del 10 ottobre 1981 (Cass. pen. n. 8749/1981)

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