Art. 65 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Articolo 65 - codice penale

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1) alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo (18 coord.).

Articolo 65 - Codice Penale

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1) alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo (18 coord.).

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.

Massime

Le circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 e 62 bis c.p., se non vengono dichiarate subvalenti o equivalenti rispetto a circostanze aggravanti o alla recidiva, determinano una riduzione dell’intera pena ai sensi dell’art. 65 c.p. Perciò, se il reato è punito con pene congiunte, tale riduzione dev’essere effettuata su ambedue le pene da irrogare, e non su di una sola di esse. Ciò perché, essendo unica la condotta attenuante ed unico il trattamento sanzionatorio complessivo, non si giustificherebbe una decurtazione che afferisse ad una sola delle sue due componenti. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7982 del 24 agosto 1993 (Cass. pen. n. 7982/1993)

La sostituzione, ai sensi dell’art. 65, n. 2, c.p., per effetto di circostanze attenuanti, della reclusione da venti a ventiquattro anni alla pena dell’ergastolo, opera solo quando trattasi di reato per il quale detta ultima pena sia prevista indipendentemente dalla sussistenza di circostanze aggravanti. Quando invece l’ergastolo sia previsto solo in conseguenza della ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti (come si verifica nel caso dell’omicidio volontario), l’eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti, ritenute equivalenti alle aggravanti, non può che dar luogo, in base alla regola di cui all’art. 69, terzo comma, c.p., all’irrogazione della pena prevista per il reato non circostanziato (e, quindi, nel caso anzidetto, della reclusione non inferiore ad anni ventuno). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4703 del 15 aprile 1992 (Cass. pen. n. 4703/1992)

Non incorre in omessa motivazione il giudice di merito, il quale, nell’applicare un criterio eminentemente discrezionale, come quello relativo alla determinazione della pena da ridurre a seguito della concessione di una circostanza attenuante, si limiti a richiamare i principi di cui all’art. 133 c.p., purché la riduzione operata non sia così irrisoria da richiedere una spiegazione specifica. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12272 del 4 dicembre 1987 (Cass. pen. n. 12272/1987)

Le circostanze indicate negli artt. 62 e 62 bis c.p. attenuano il reato e, salvo il caso di prevalenza o di equivalenza di aggravanti, determinano una diminuzione della pena, ai sensi dell’art. 65 c.p.; diminuzione che, nell’ipotesi di pene congiunte, deve essere effettuata sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria, non essendovi ragioni che possano giustificare una diversa interpretazione della norma. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4994 del 29 maggio 1984 (Cass. pen. n. 4994/1984)

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