Art. 221 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Ubriachi abituali

Articolo 221 - codice penale

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva (215), i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale (94), o per delitti commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti (95) all’uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia (219).
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata (228 ss.).
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi (688).

Articolo 221 - Codice Penale

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva (215), i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale (94), o per delitti commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti (95) all’uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia (219).
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata (228 ss.).
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi (688).

Massime

L’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, nel caso di condanna per delitto commesso in stato di ubriachezza abituale, non è subordinata all’accertamento nel soggetto della qualità di persona socialmente pericolosa. A norma degli artt. 204-221 c.p. la pericolosità in tal caso è presunta e la misura di sicurezza detentiva consegue di diritto alla riportata condanna, salvo che il giudice – qualora sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo inferiore a tre anni – non ritenga di sostituirla con la libertà vigilata. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 854 del 6 maggio 1967 (Cass. pen. n. 854/1967)

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