La linea di demarcazione tra l’intossicazione derivante da un uso abituale di sostanze stupefacenti (art. 94, terzo comma c.p.) e l’intossicazione cronica prevista dall’art. 95 c.p. (che il legislatore considera uno stato patologico assimilato al vizio di mente totale o parziale di cui agli artt. 88 e 89 c.p.), sebbene clinicamente ben distinta, deve essere colta dal giudice di merito attraverso un esame approfondito da compiersi caso per caso eventualmente anche a mezzo di accertamenti di natura medico-legale. (Nella specie è stata annullata per difetto di motivazione la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto già per dimostrato che l’imputato fosse pienamente capace di intendere e di volere al momento della ingestione delle sostanze stupefacenti; senza disporre perizia psichiatrica, pure richiesta della difesa, e senza condurre un esame approfondito sul piano logico-giuridico degli elementi atti a delineare la personalità dell’imputato medesimo). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 841 del 23 gennaio 1989 (Cass. pen. n. 841/1989)