Art. 94 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Ubriachezza abituale

Articolo 94 - codice penale

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata (63, 64, 221, 234).
Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.
L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze (221).

Articolo 94 - Codice Penale

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata (63, 64, 221, 234).
Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.
L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze (221).

Massime

La linea di demarcazione tra l’intossicazione derivante da un uso abituale di sostanze stupefacenti (art. 94, terzo comma c.p.) e l’intossicazione cronica prevista dall’art. 95 c.p. (che il legislatore considera uno stato patologico assimilato al vizio di mente totale o parziale di cui agli artt. 88 e 89 c.p.), sebbene clinicamente ben distinta, deve essere colta dal giudice di merito attraverso un esame approfondito da compiersi caso per caso eventualmente anche a mezzo di accertamenti di natura medico-legale. (Nella specie è stata annullata per difetto di motivazione la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto già per dimostrato che l’imputato fosse pienamente capace di intendere e di volere al momento della ingestione delle sostanze stupefacenti; senza disporre perizia psichiatrica, pure richiesta della difesa, e senza condurre un esame approfondito sul piano logico-giuridico degli elementi atti a delineare la personalità dell’imputato medesimo). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 841 del 23 gennaio 1989 (Cass. pen. n. 841/1989)

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