Art. 214 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

Articolo 214 - codice penale

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (215) si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione (391, 716).
Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario (222) o in una casa di cura e di custodia (213).

Articolo 214 - Codice Penale

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (215) si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione (391, 716).
Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario (222) o in una casa di cura e di custodia (213).

Massime

Nella materia prevista dall’art. 635 cod. proc. pen. rientrano il riesame della pericolosità sociale, la revoca della misura di sicurezza, la fissazione di una diversa data iniziale e, quindi, finale del periodo minimo di una misura di sicurezza; ne restano, invece, esclusi i provvedimenti di effettivo e mero carattere dichiarativo, che si esauriscono in un puro computo temporale, quale è tipicamente il provvedimento previsto nell’art. 214 cod. pen., concernente la determinazione di un nuovo periodo minimo di durata della misura di sicurezza, alla cui esecuzione la persona sottoposta si sia volontariamente sottratta. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1410 del 29 aprile 1986 (Cass. pen. n. 1410/1986)

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