Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (215) si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione (391, 716).
Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario (222) o in una casa di cura e di custodia (213).