Art. 145 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

Articolo 145 - codice penale

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato (213).
Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno (185);
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato (188);
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento (535, 691, 693 c.p.p.).
In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Articolo 145 - Codice Penale

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato (213).
Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno (185);
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato (188);
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento (535, 691, 693 c.p.p.).
In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Massime

Il regolamento di esecuzione di una legge può essere considerato quale atto amministrativo illegittimo, e quindi può essere disapplicato dal giudice ordinario, quando contenga norme che superino la necessità di dare attuazione alla legge o addirittura le siano contrarie, ma non quando contenga norme che completino o integrino la legge. È, pertanto, legittima — in quanto emessa praeter legem e non in contrasto con la ratio di risocializzazione del condannato od internato perseguita dall’istituto della semilibertà ex art. 48 L. 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) — la disposizione dell’art. 51 del regolamento di esecuzione di detta legge approvato con d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431, la quale, in coerenza con il divieto di possesso di moneta all’interno dell’istituto, obbliga il datore di lavoro dei condannati ed internati in regime di semilibertà a versare la retribuzione alla direzione dell’istituto penitenziario, restando altresì escluso che la stessa disposizione regolamentare possa ritenersi viziata da eccesso di potere in quanto riferisce l’obbligo suddetto solo all’ipotesi del lavoro subordinato e non anche a quella del lavoro autonomo. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 685 del 3 febbraio 1989 (Cass. civ. n. 685/1989)

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