Art. 144 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Vigilanza sull'esecuzione delle pene

Articolo 144 - codice penale

(1) [L’esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.
Egli delibera circa l’ammissione al lavoro all’aperto e dà parere sull’ammissione alla liberazione condizionale.]

Articolo 144 - Codice Penale

(1) [L’esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.
Egli delibera circa l’ammissione al lavoro all’aperto e dà parere sull’ammissione alla liberazione condizionale.]

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 89 della L. 26 luglio 1975, n. 354.

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