Art. 148 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Infermità psichica sopravvenuta al condannato

Articolo 148 - codice penale

Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale (102104), o professionale (105), o di delinquente per tendenza (108) (1).
[La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.] (2).
Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento (70 c.p.p.).

Articolo 148 - Codice Penale

Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale (102104), o professionale (105), o di delinquente per tendenza (108) (1).
[La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.] (2).
Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento (70 c.p.p.).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 146, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato d’infermità psichica durante l’esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, ordini che la pena medesima sia sospesa; nella stessa sentenza è stata altresì dichiarata l’illegittimità costituzionale del medesimo articolo, nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio comune.
(2) Si veda la nota 1 sub art. 9.

Massime

In tema di esecuzione della pena, in caso di grave infermità psichica sopravvenuta al fatto, ex art. 148 cod. pen., l’accertata pericolosità sociale costituisce elemento ostativo al differimento facoltativo della pena, ai sensi dell’art. 147, comma quarto, cod. pen., e alla applicazione della detenzione domiciliare, ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., né è possibile disporre il ricovero in una REMS, avendo tali strutture – ai sensi dell’art. 3-ter, comma 2, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 – come unici destinatari i malati psichiatrici ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, condannati, siano stati sottoposti ad una misura di sicurezza. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21969 del 22 luglio 2020 (Cass. pen. n. 21969/2020)

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 148 cod. pen., nella parte in cui non prevede la liberazione del condannato in attesa dell’eventuale guarigione nel caso di infermità psichica, come invece dispone l’art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen. per il condannato affetto da grave malattia fisica, in quanto si tratta di scelte discrezionali riservate al legislatore. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 26806 del 3 luglio 2008 (Cass. pen. n. 2731/26806)

I ricoveri previsti dall’art. 148 c.p. costituiscono modalità di esecuzione della pena detentiva, e non misure di sicurezza. Pertanto essi sono disposti senza previo accertamento della pericolosità sociale, comportano il mantenimento dello stato detentivo del soggetto e sono computati nella durata della pena complessiva da espiare. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2731 del 18 maggio 1999 (Cass. pen. n. 2731/1999)

Ai fini del differimento facoltativo della esecuzione di una pena detentiva ex art. 147 c.p., non è sufficiente che una o più infermità fisiche menomino in maniera più o meno rilevante la salute del soggetto e siano suscettibili di generico miglioramento in caso di ritorno alla libertà, ma è necessario che le patologie siano di tale gravità da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27, comma secondo, della Costituzione. Occorre cioè che la malattia sia di tale gravità da escludere — in quanto preponderante sugli altri aspetti della vita intramuraria, globalmente considerata, del detenuto — sia la sua pericolosità, che la sua capacità di avvertire l’effetto rieducativo del trattamento penitenziario. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la sindrome ansioso-depressiva può costituire causa di differimento della esecuzione della pena solo quando sia di tale gravità da non essere in alcun modo fronteggiabile in ambiente carcerario o abbia assunto addirittura i caratteri della vera e propria infermità psichica sopravvenuta, per il qual caso sarebbe comunque applicabile non più la norma di cui all’art. 147 c.p., bensì quella di cui all’art. 148 c.p.). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5282 del 10 dicembre 1996 (Cass. pen. n. 5282/1996)

Mentre l’art. 147 c.p. prevede la facoltà di ordinare il differimento della esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica, l’art. 148 c.p. invece impone al giudice l’obbligo di ordinare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia del condannato affetto da infermità psichica «tale da impedire l’esecuzione della pena». Le due norme sopra citate non sono suscettibili di applicazione congiunta, ma tra esse vi è un rapporto di reciproca esclusione, nel senso che, qualora sia prevalente la patologia psichiatrica — quando cioè quest’ultima sia di entità tale da rendere impossibile l’esecuzione della pena — al differimento o alla sospensione della pena conseguirà necessariamente il ricovero in struttura psichiatrica; mentre nel caso inverso, ai fini dell’esercizio del potere discrezionale del giudice, si dovrà avere esclusivo riferimento alla infermità psichica. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5220 del 10 dicembre 1996 (Cass. pen. n. 5220/1996)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 148 c.p., in riferimento agli artt. 3, 27, 32 Cost., nella parte in cui prevede il ricovero in struttura psichiatrica giudiziaria del condannato affetto da grave malattia psichica sopravvenuta, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta del trattamento differenziato da quello della grave infermità fisica, che non dà luogo alla applicazione di misure di sicurezza detentive a seguito del proscioglimento Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 12 aprile 1996

A seguito della sentenza costituzionale n. 146 del 1975, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 148 c.p., nella parte in cui prevede il giudice, nel disporre il ricovero del condannato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ordini la sospensione della pena, la disciplina normativa dell’infermità psichica del condannato configura, non un’ipotesi di rinvio o di sospensione della pena, bensì soltanto un caso di mutamento obbligatorio del suo regime esecutivo, dovendo l’intero periodo di ricovero — dovunque trascorso — essere computato nella stessa pena. Ne consegue che, quando ricorra l’ipotesi di infermità totale e di pena da espiare non inferiore a tre anni di reclusione, il giudice è tenuto a disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, perchè solamente nel caso di pena da espiare inferiore a tre anni di reclusione, sono consentiti, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricovero in un ospedale civile o la detenzione domiciliare. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1802 del 30 maggio 1994 (Cass. pen. n. 1802/1994)

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