Art. 229 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

Articolo 229 - codice penale

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge (212, 215, 219, 221, 224, 225, 230, 233, 234, 669, 692, 701, 713, 718), la libertà vigilata può essere ordinata:
1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (49, 115).

Articolo 229 - Codice Penale

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge (212, 215, 219, 221, 224, 225, 230, 233, 234, 669, 692, 701, 713, 718), la libertà vigilata può essere ordinata:
1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (49, 115).

Massime

Ai fini della applicazione della misura della libertà vigilata all’esito del giudizio abbreviato, deve sempre aversi riguardo alla pena principale inflitta in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la sentenza che aveva applicato la misura contestualmente alla condanna dell’imputato alla pena finale di mesi otto di reclusione, essendo venuto meno il presupposto applicativo di cui all’art. 229, comma primo, n. 1), cod. pen.). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 52900 del 14 dicembre 2016 (Cass. pen. n. 52900/2016)

La libertà vigilata facoltativa può essere ordinata dal giudice, ai sensi dell’art. 229 n. 1 c.p., in correlazione al giudizio di pericolosità e indipendentemente da qualsiasi contestazione delle circostanze che possono importare la applicazione delle misure di sicurezza, quando la condanna superi un anno di reclusione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l’imputato aveva dedotto la nullità della sentenza per omessa contestazione della pericolosità sociale). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3976 del 28 marzo 1988 (Cass. pen. n. 3796/1988)

I presupposti per l’applicazione della misura della libertà vigilata ai sensi dell’art. 229, n. 2, c.p. sono: sussistenza obiettiva di un cosiddetto quasi reato; volontarietà del comportamento; sussistenza della pericolosità, da accertarsi in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11089 del 23 ottobre 1987 (Cass. pen. n. 11089/1987)

Nel caso in cui il procuratore della Repubblica, essendosi iniziata l’azione penale, intenda richiedere l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ex artt. 115 e 229, n. 2, c.p. è tenuto a rivolgere la domanda al giudice competente a conoscere del reato contenuto e non già al giudice di sorveglianza. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza tra il giudice istruttore ed il giudice di sorveglianza). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2794 del 8 agosto 1986 (Cass. pen. n. 2794/1986)

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