Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato (241–313) o contro l’ordine pubblico (414 ss.), ovvero di un delitto commesso per motivi politici (8) o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province, designati dal giudice (283 c.p.p.; 191 att. c.p.p.).
Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata (228; 16 Cost.).