Le pene accessorie (20, 77, 166; 662 c.p.p.; 1082 c.n.) per i delitti sono:
1) l’interdizione dai pubblici uffici (28, 29; coord. 14, 15, 16);
2) l’interdizione da una professione o da un’arte (30, 31);
3) l’interdizione legale (32);
4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (32 bis);
5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (32 ter, 32 quater);
5 bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (1);
6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (2) (34).
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte (35);
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (35 bis).
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna (36; 543 c.p.p.).
La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni (671).