Art. 19 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pene accessorie: specie

Articolo 19 - codice penale

Le pene accessorie (20, 77, 166; 662 c.p.p.; 1082 c.n.) per i delitti sono:
1) l’interdizione dai pubblici uffici (28, 29; coord. 14, 15, 16);
2) l’interdizione da una professione o da un’arte (30, 31);
3) l’interdizione legale (32);
4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (32 bis);
5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (32 ter, 32 quater);
5 bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (1);
6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (2) (34).
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte (35);
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (35 bis).
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna (36; 543 c.p.p.).
La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni (671).

Articolo 19 - Codice Penale

Le pene accessorie (20, 77, 166; 662 c.p.p.; 1082 c.n.) per i delitti sono:
1) l’interdizione dai pubblici uffici (28, 29; coord. 14, 15, 16);
2) l’interdizione da una professione o da un’arte (30, 31);
3) l’interdizione legale (32);
4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (32 bis);
5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (32 ter, 32 quater);
5 bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (1);
6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (2) (34).
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte (35);
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (35 bis).
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna (36; 543 c.p.p.).
La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni (671).

Note

(1) Questo numero è stato inserito dall’art. 5, comma 1, della L. 27 marzo 2001, n. 97.
(2) Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall’art. 93, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

Massime

Sono riconducibili al novero delle pene accessorie non espressamente determinate dalla legge quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, ragione per la quale la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell’art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 6240 del 12 febbraio 2015 (Cass. pen. n. 6240/2015)

La pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 186 c.p. ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno, diversamente dalla pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 19 c.p. che ha la natura di pena accessoria. Trattasi, pertanto, di istituto ontologicamente appartenente al processo civile, dal quale mutua la sua disciplina, pur quando l’azione civile venga proposta nel processo penale. Ne consegue che la pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 186 citato non può essere disposta d’ufficio in mancanza della domanda della parte istante. (Nella specie la Corte ha annullato sul punto la pronuncia dei giudici di merito che avevano ordinato la pubblicazione della sentenza senza che la parte civile ne avesse fatto domanda, in ipotesi, tra l’altro, in cui il procedimento riguardava il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare — ex art. 570, comma secondo — ritenuta non suscettiva di danni non patrimoniali, escludendo, tra l’altro, la reciproca soccombenza e la legittimità, totale o parziale, della compensazione delle spese). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7917 del 6 luglio 1998 (Cass. pen. 7917/1998)

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