Art. 77 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Determinazione delle pene accessorie

Articolo 77 - codice penale

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali (17) che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.
Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero (79, 80).

Articolo 77 - Codice Penale

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali (17) che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.
Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero (79, 80).

Massime

Nel caso di reato continuato, per determinare le pene accessorie da applicare, ai sensi dell’art. 77 cod. pen., è necessario fare riferimento ai singoli reati per i quali è stata pronunciata la condanna, scindendo, pertanto, detto reato nelle singole violazioni che lo compongono ed applicando le pene accessorie previste per ciascun illecito “satellite”. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di appello che aveva confermato l’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000 per il reato di cui all’art. 11 del medesimo d.lgs., riunito in continuazione con il più grave reato di usura). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 36308 del 20 dicembre 2019 (Cass. pen. n. 36308/2019)

Rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta; qualora tuttavia, sussista il concorso di reati si deve aver riguardo alla pena principale inflitta o che sarebbe stata inflitta in concreto, in assenza di rideterminazione per effetto di cumulo giuridico, per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce. (Fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari dall’art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000 applicate a fattispecie satellite unificate per la continuazione ad illeciti offensivi di altri beni giuridici). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 51526 del 20 dicembre 2013 (Cass. pen. n. 51526/2013)

Alle pene accessorie in relazione ai reati in materia di assegni (divieto di emettere assegni e pubblicazione della sentenza di condanna) — introdotte con l’art. 139 della L. 24 novembre 1981 n. 689 — non è applicabile la disciplina del cumulo materiale di cui agli artt. 77 e 79 c.p., dettata per le sole pene accessorie previste dal codice penale: ciò anche con riferimento all’art. 5 della L. 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari); ne consegue che, in caso di reato continuato, la pena accessoria del divieto di emettere assegni non può superare il limite massimo di anni due. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11683 del 16 dicembre 1997 (Cass. pen. n. 11683/1997)

È legittima la scissione del reato continuato ai soli effetti dell’applicazione di pene accessorie istituite in tempo intermedio ai fatti continuati. (Fattispecie in tema di pene accessorie per il reato di emissione di assegni a vuoto). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3253 del 28 aprile 1986 (Cass. pen. n. 3253/1986)

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