Art. 79 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Limiti degli aumenti delle pene accessorie

Articolo 79 - codice penale

La durata massima delle pene accessorie (19) temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte (28 ss.);
2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte (35).

Articolo 79 - Codice Penale

La durata massima delle pene accessorie (19) temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte (28 ss.);
2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte (35).

Massime

Nel caso che a più condanne per emissione di assegni a vuoto venga applicata la continuazione, la pena accessoria del divieto di emettere assegni bancari o postali non può superare quanto alla durata quella inflitta per la violazione più grave e in ogni caso il limite indicato dall’art. 139 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale). Cass. pen. sez. V, 6 febbraio 1987, n. 1337 (Cass. pen. n. 1337/1987)

Quando una pena accessoria non risulta espressamente predeterminata nella sua durata, essa non può avere durata maggiore o minore della pena principale inflitta. Cass. pen. sez. I, 21 ottobre 1975

 

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