In tema di pene accessorie, l’articolo 12, comma primo, lett. e), del d.lgs.74 del 2000, che prevede la pubblicazione della sentenza di condanna per taluno dei reati previsti nel medesimo decreto, attribuisce al giudice la determinazione della durata della pubblicazione entro il limite dei trenta giorni sulla base di una valutazione discrezionale non esercitabile in sede di giudizio di legittimità. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45754 del 5 ottobre 2017 (Cass. pen. n. 45754/2017)
La modalità di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia, con esecuzione d’ufficio ed a spese del condannato, a norma dell’art. 36 cod. pen., può essere disposta esclusivamente nei casi in cui essa sia prevista dalla legge come sanzione accessoria e non anche qualora la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 cod. pen. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 47216 del 9 novembre 2016 (Cass. pen. n. 47216/2016)
Il condono previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 è applicabile anche alla pena accessoria della pubblicazione della condanna, prevista dall’art. 36 c.p. Quando tuttavia il giudice abbia negato la concessione del beneficio ritenendo che la pubblicazione della sentenza non rientri tra le pene accessorie temporanee, facendo oggetto di specifica statuizione tale esclusione — e contro tale decisione non sia stata proposta impugnazione — non sarà più possibile, per il principio dell’intangibilità del giudicato, procedere in fase esecutiva all’applicazione del provvedimento di clemenza. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3957 del 26 luglio 1995 (Cass. pen. n. 3957/1995)
L’art. 57 della L. 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina gli effetti delle pene sostitutive ed i criteri di ragguaglio, dispone al comma 2 che la pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva di quella detentiva. Pertanto, nell’ipotesi delittuosa di emissione di assegno senza autorizzazione (art. 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 386), non va disposta l’applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza (art. 5, comma 2, L. n. 386 citata), ove il giudice abbia sostituito la pena pecuniaria alla reclusione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9315 del 30 agosto 1994 (Cass. pen. n. 9315/1994)
La pubblicazione della sentenza di condanna, in quanto pena accessoria non temporanea, non è condonabile ai sensi dell’art. 9, d.p.r. 16 dicembre 1986, n. 865, avente ad oggetto la concessione di amnistia e indulto. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12763 del 22 settembre 1989 (Cass. pen. n. 12763/1989)