Art. 36 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pubblicazione della sentenza penale di condanna

Articolo 36 - codice penale

La sentenza di condanna [alla pena di morte (1) o] all’ergastolo (22) è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza.
La sentenza di condanna è inoltre pubblicata [, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e] (2) nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni (3).
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi (165, 186, 347, 448, 475, 498, 501 bis, 518, 722) nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti [, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia] (4) (536, 694 c.p.p.).

Articolo 36 - Codice Penale

La sentenza di condanna [alla pena di morte (1) o] all’ergastolo (22) è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza.
La sentenza di condanna è inoltre pubblicata [, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e] (2) nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni (3).
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi (165, 186, 347, 448, 475, 498, 501 bis, 518, 722) nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti [, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia] (4) (536, 694 c.p.p.).

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.
(2) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 37, comma 18, lett. a), n. 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111.
(3) Le parole: «e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.» sono state aggiunte dall’art. 67, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.
(4) Le parole: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia», aggiunte dall’art. 2, comma 216, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, sono state poi soppresse dall’art. 37, comma 18, lett. a), n. 2), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111.

Massime

In tema di pene accessorie, l’articolo 12, comma primo, lett. e), del d.lgs.74 del 2000, che prevede la pubblicazione della sentenza di condanna per taluno dei reati previsti nel medesimo decreto, attribuisce al giudice la determinazione della durata della pubblicazione entro il limite dei trenta giorni sulla base di una valutazione discrezionale non esercitabile in sede di giudizio di legittimità. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45754 del 5 ottobre 2017 (Cass. pen. n. 45754/2017)

La modalità di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia, con esecuzione d’ufficio ed a spese del condannato, a norma dell’art. 36 cod. pen., può essere disposta esclusivamente nei casi in cui essa sia prevista dalla legge come sanzione accessoria e non anche qualora la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 cod. pen. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 47216 del 9 novembre 2016 (Cass. pen. n. 47216/2016) 

Il condono previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 è applicabile anche alla pena accessoria della pubblicazione della condanna, prevista dall’art. 36 c.p. Quando tuttavia il giudice abbia negato la concessione del beneficio ritenendo che la pubblicazione della sentenza non rientri tra le pene accessorie temporanee, facendo oggetto di specifica statuizione tale esclusione — e contro tale decisione non sia stata proposta impugnazione — non sarà più possibile, per il principio dell’intangibilità del giudicato, procedere in fase esecutiva all’applicazione del provvedimento di clemenza. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3957 del 26 luglio 1995 (Cass. pen. n. 3957/1995)

L’art. 57 della L. 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina gli effetti delle pene sostitutive ed i criteri di ragguaglio, dispone al comma 2 che la pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva di quella detentiva. Pertanto, nell’ipotesi delittuosa di emissione di assegno senza autorizzazione (art. 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 386), non va disposta l’applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza (art. 5, comma 2, L. n. 386 citata), ove il giudice abbia sostituito la pena pecuniaria alla reclusione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9315 del 30 agosto 1994 (Cass. pen. n. 9315/1994)

La pubblicazione della sentenza di condanna, in quanto pena accessoria non temporanea, non è condonabile ai sensi dell’art. 9, d.p.r. 16 dicembre 1986, n. 865, avente ad oggetto la concessione di amnistia e indulto. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12763 del 22 settembre 1989 (Cass. pen. n. 12763/1989)

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