Art. 186 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

Articolo 186 - codice penale

Oltre quanto prescritto nell’articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna (36), qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato (543, 694 c.p.p.).

Articolo 186 - Codice Penale

Oltre quanto prescritto nell’articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna (36), qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato (543, 694 c.p.p.).

Massime

La pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 186 cod. pen., avendo natura di sanzione civile e non di pena accessoria, può essere disposta a carico del colpevole, per riparare il danno non patrimoniale, solo a seguito di domanda della parte civile. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12974 del 27 aprile 2020 (Cass. pen. n. 12974/2020)

La pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 186 cod. pen., avendo natura di sanzione civile e non di pena accessoria, può essere disposta a carico del colpevole, per riparare il danno non patrimoniale, solo a seguito di domanda delle parte civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che, la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 186 cod. pen., in considerazione della natura di quest’ultima, e che l’eventuale violazione dell’art. 543 cod. proc. pen. – per essere stato applicato l’istituto in difetto della richiesta della parte civile – può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione ma non anche in sede di esecuzione). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23719 del 8 giugno 2016 (Cass. pen. n. 23719/2016)

La pubblicazione della sentenza, ex art. 186, ha natura di sanzione civile, che può disporsi nell’ambito del procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione del danno; trattandosi di istituto ontologicamente appartenente al processo civile ha come presupposto l’accertamento di un danno e l’affermazione di responsabilità sul piano civile. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 14976 del 18 aprile 2012 (Cass. pen. n. 14976/2012)

La pubblicazione della sentenza di condanna ex art. 186 cod. pen. non è soggetta alla disciplina della prescrizione, giacché la stessa non è una pena accessoria ma una sanzione civile volta a risarcire il danno non patrimoniale cagionato dal reato. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9058 del 8 marzo 2011 (Cass. pen. n. 9058/2011)

La pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 186 c.p. ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno, diversamente dalla pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 19 c.p. che ha la natura di pena accessoria. Trattasi, pertanto, di istituto ontologicamente appartenente al processo civile, dal quale mutua la sua disciplina, pur quando l’azione civile venga proposta nel processo penale. Ne consegue che la pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 186 citato non può essere disposta d’ufficio in mancanza della domanda della parte istante. (Nella specie la Corte ha annullato sul punto la pronuncia dei giudici di merito che avevano ordinato la pubblicazione della sentenza senza che la parte civile ne avesse fatto domanda, in ipotesi, tra l’altro, in cui il procedimento riguardava il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare – ex art. 570, comma secondo – ritenuta non suscettiva di danni non patrimoniali, escludendo, tra l’altro, la reciproca soccombenza e la legittimità, totale o parziale, della compensazione delle spese) Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7917 del 6 luglio 1998 (Cass. pen. n. 7917/1998)

La pubblicazione della sentenza di condanna è prevista dall’art. 186 c.p. (indipendentemente da quanto previsto da leggi speciali) non come una pena accessoria, ma, nell’ambito e ai fini dell’azione civile, come un mezzo di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito. Pertanto la detta misura può essere applicata solo se vi sia una immediata correlazione tra il danno non patrimoniale subito dalla parte civile e la pubblicazione della sentenza con cui il colpevole del reato che ha cagionato tale danno viene condannato, nel senso che la pubblicità data alla condanna del reo abbia in sé, nel caso concreto la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 6168 del 21 aprile 1989 (Cass. pen. n. 6168/1989)

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