Art. 187 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni «ex delicto»

Articolo 187 - codice penale

L’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile (1316 c.c.).
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido (1292 c.c.) al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale (2055, 2059 c.c.).

Articolo 187 - Codice Penale

L’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile (1316 c.c.).
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido (1292 c.c.) al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale (2055, 2059 c.c.).

Approfondimenti

Massime

In tema di responsabilità civile derivante da reato, è legittima la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distinti fatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8666 del 27 febbraio 2019 (Cass. pen. n. 8666/2019)

La previsione di cui all’art. 187, comma secondo, c.p. – disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale – impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell’unicità dell’evento dannoso e non nell’unicità del fatto produttivo del pregiudizio. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 32352 del 22 luglio 2014 (Cass. pen. n. 32352/2014)

È illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi. (Nella specie, la Corte ha evidenziato che le diverse condotte – circonvenzione di incapace e favoreggiamento reale – avevano tra l’altro cagionato differenti eventi dannosi). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 15285 del 21 aprile 2010 (Cass. pen. n. 15285/2010)

In tema di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all’integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 5941 del 11 febbraio 2009 (Cass. pen. n. 5941/2009)

È illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7671 del 23 febbraio 2001 (Cass. pen. n. 7671/2001)

In tema di risarcimento danni, nel caso di condanna di più imputati con unica sentenza, per reati commessi in tempi diversi da soggetti diversi e senza precedente intesa, la solidarietà non ricorre tra gli autori dei singoli episodi criminosi, sussistendo essa solo tra condannati per uno stesso reato. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10614 del 27 luglio 1990 (Cass. pen. n. 10614/1990)

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