Art. 166 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Effetti della sospensione

Articolo 166 - codice penale

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie (19, 20, 28 ss.). Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (1).
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, né di impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

Articolo 166 - Codice Penale

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie (19, 20, 28 ss.). Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (1).
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, né di impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

Note

(1) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. h), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

Massime

La sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, posto che questa, oltre a non essere assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non riferita a cose pericolose in sé, pur avendo natura eminentemente sanzionatoria non può essere parificata né ad una pena accessoria, in assenza della funzione preventiva tipica di questa, né alla pena principale, in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo e, piuttosto che “affliggere”, mira a “ripristinare” la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato. (In motivazione la Corte ha qualificato la confisca per equivalente come presidio ripristinatorio autonomo, connotato da obbligatorietà ed assenza di discrezionalità nella determinazione del “quantum”, rispetto alle sanzioni principali ed accessorie). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 8538 del 3 marzo 2020 (Cass. pen. n. 8538/2020)

La perdita del diritto elettorale conseguente all’interdizione dai pubblici uffici disposta in relazione a reati comuni è soggetta alla sospensione condizionale della pena in base alla previsione generale di cui all’art.166 cod.pen, in quanto la diversa disciplina prevista dall’art. 113, commi 1 e 2, d. P.R. n. 361 del 1957, in base al quale la condanna per un reato elettorale comporta sempre la perdita dell’elettorato attivo e passivo, si applica solo a tale tipologia di reati. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’irrilevanza della sospensione condizionale della pena sulla privazione del diritto di elettorato del condannato per reato elettorale non costituisce un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato, bensì integra il difetto di un requisito soggettivo per l’esercizio del diritto di elettorato). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 52522 del 21 novembre 2018 (Cass. pen. n. 52522/2018)

In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere, l’art. 12, comma primo, n. 2), cod. pen., nell’ammettere il riconoscimento “quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria”, si limita a richiedere che, nell’ordinamento italiano, alla sanzione inflitta sia associabile una pena accessoria, senza esprimersi sulla sua immediata e concreta operatività; ne deriva che non osta al riconoscimento della sentenza la concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante i suoi effetti si estendano automaticamente anche alla pena accessoria, attesa l’intrinseca precarietà del beneficio, che, ricorrendone i presupposti, può sempre essere revocato. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 32070 del 4 luglio 2017 (Cass. pen. n. 32070/2017)

La disposizione di cui al secondo comma dell’art. 166 cod. pen. relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l’applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare, nell’indagine circa la pericolosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili “aliunde”. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 24972 del 6 giugno 2013 (Cass. pen. n. 24972/2013)

Atteso il disposto di cui all’art. 166, comma secondo, c.p., nella parte in cui questo prevede che la condanna a pena condizionalmente sospesa non possa costituire “in alcun caso, di per sé, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione”, il giudice della prevenzione, qualora ritenga di affermare la pericolosità del proposto, può valutare a tal fine gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna solo unitamente ad altri e diversi elementi, desumibili aliunde. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6285 del 2 dicembre 1997 (Cass. pen. n. 6285/1997)

Poiché la norma più favorevole all’imputato va individuata comparando il trattamento derivante dall’applicazione della legge anteriore con quello fissato dalla legge posteriore e ravvisando la lex mitior in quella che sia foriera di conseguenze meno gravose per il colpevole e poiché nella vigenza del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la sospensione della patente di guida costituiva pena accessoria mentre secondo il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ha natura di sanzione amministrativa accessoria, in caso di condanna a pena condizionalmente sospesa per il reato di omicidio colposo commesso, nel vigore del codice della strada abrogato, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la pena accessoria della sospensione della patente di guida è più favorevole della sanzione amministrativa accessoria perché la pena, a differenza dell’altra, viene in concreto attratta dalla sospensione della pena principale, con conseguente trattamento sanzionatorio complessivamente più mite per l’imputato. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3209 del 7 aprile 1997 (Cass. pen. n. 3209/1997)

La norma dell’art. 17, n. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), che prevede il requisito della «condotta specchiatissima ed illibata» ai fini dell’iscrizione nell’albo dei procuratori, non è stata implicitamente abrogata né per effetto della sostituzione dell’art. 166 c.p. (in tema di effetti della sospensione condizionale della pena) con l’art. 4, L. 7 febbraio 1990, n. 19 né per effetto della L. 29 ottobre 1984, n. 732, che ha eliminato il requisito della condotta illibata per l’accesso ai pubblici impieghi. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 10382 del 20 ottobre 1993 (Cass. civ. n. 10382/1993)

La sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell’art. 166 c.p., introdotta dall’art. 4 L. 7 febbraio 1990, n. 19, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2131 del 28 febbraio 1992 (Cass. pen. n. 2131/1992)

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