In tema di impugnazioni, la sentenza di condanna per la quale sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 cod. pen. è assoggettabile a revisione, sussistendo l’interesse attuale e concreto del condannato ad esperire il rimedio straordinario a causa della permanenza degli effetti pregiudizievoli che la stessa è in grado di spiegare, in quanto conserva rilevanza ai fini della dichiarazione di abitualità o di recidiva e per l’iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44519 del 31 ottobre 2019 (Cass. pen. n. 44519/2019)
In materia di sospensione condizionale della pena, le condotte previste dall’art. 165, comma quarto, cod. pen., a titolo di riparazione pecuniaria in favore della P.A. lesa dall’illecito del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, sono funzionali all’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167, cod. pen.; esse configurano una disposizione di diritto sostanziale, che, per tale ragione, non è applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore avvenuta con la legge n. 69 del 2015. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26873 del 29 maggio 2017 (Cass. pen. n. 26873/2017)
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. per il quale l’imputato è stato condannato a pena condizionalmente sospesa, non possono considerarsi ostative le pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione, cui è sottoposta in tali casi l’estinzione del reato, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17878 del 7 aprile 2017 (Cass. pen. n. 17878/2017)
L’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l’estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell’art. 165, comma secondo, c.p., anche ai fini della necessità di subordinare la ulteriore concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, c.p.. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3553 del 23 gennaio 2014 (Cass. pen. n. 3553/2014)
L’estinzione del reato in conseguenza della sospensione condizionale della pena non si estende agli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 45351 del 27 dicembre 2010 (Cass. pen. n. 45351/2010)
L’estinzione del reato a norma dell’art. 167 c.p. non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 43835 del 25 novembre 2008 (Cass. pen. n. 43835/2008)
La persona condannata con pena condizionalmente sospesa ha interesse ad ottenere la riabilitazione anche quando il reato risulti estinto per il compiuto decorso del termine previsto dalla legge. Invero la riabilitazione comporta vantaggi ulteriori rispetto a quelli prodotti dalla estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p. Tale interesse, viceversa, non sussiste quando l’interessato si è avvalso del procedimento ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento), in quanto, in tal caso, la legge prevede che, col decorso del tempo stabilito, il reato si estingue. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 584 del 3 marzo 2000 (Cass. pen. n. 584/2000)
Ai fini del riconoscimento della ricorrenza delle condizioni personali indicate negli artt. 707 e 708 c.p., deve tenersi conto anche delle condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio per i quali la pena sia stata sospesa e che si siano estinti per il disposto dell’art. 167 c.p., in quanto tale estinzione produce solo l’effetto della non esecuzione delle pene principali ed accessorie sicché, nonostante il suo verificarsi, continuano ad incidere gli altri effetti penali della condanna. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1314 del 13 luglio 1995(Cass. pen. n. 1314/1995)
Il reato di rifiuto totale del servizio militare o del servizio civile sostitutivo (art. 8 comma secondo della L. 15 dicembre 1972 n. 772 e successive modificazioni), non ha carattere di irripetibilità, potendo al contrario esso configurarsi, dopo la prima volta, ad ogni successivo rifiuto che venga opposto a nuove chiamate alle armi, sempre possibili finché l’obbligo che grava sul soggetto non si sia estinto o mediante la prestazione del servizio, in una delle forme previste dalla legge, o mediante l’espiazione della pena; ipotesi, quest’ultima, cui non è equiparabile l’eventuale estinzione del reato nel caso in cui, concessa con una precedente condanna la sospensione condizionale della pena, siano poi decorsi i termini di cui all’art. 167 c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2328 del 18 luglio 1992 (Cass. pen. n. 2328/1992)