Art. 32 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

Articolo 32 bis - codice penale

L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (1), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

Articolo 32 bis - Codice Penale

L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (1), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

Note

(1) Le parole: «e direttore generale» sono state così sostituite dalle attuali: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari» dall’art. 15, comma 3, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

Tabella procedurale

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione va inflitta solo in caso di condanna per scarico eccedente i limiti di accettabilità e non anche nell’ipotesi di mancanza di autorizzazione. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10422 del 31 ottobre 1992 (Cass. pen. n. 10422/1992)

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