Art. 32 ter – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Articolo 32 ter - codice penale

L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque (1) anni.

Articolo 32 ter - Codice Penale

L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque (1) anni.

Note

(1) La parola: «tre» è stata così sostituita dall’attuale: «cinque» dall’art. 1, comma 1, lett. a), della L. 27 maggio 2015, n. 69.

Massime

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione va inflitta solo in caso di condanna per scarico eccedente i limiti di accettabilità e non anche nell’ipotesi di mancanza di autorizzazione. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10422 del 31 ottobre 1992 (Cass. pen. n. 10422/1992)

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