(1) La legge determina i casi (32, 38, 98, 564, 569, 609 nonies) nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale (1) (316 c.c.).
La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale (1) importa la sospensione dall’esercizio di essa (287, 288 c.p.p.) per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta (139).
La decadenza dalla responsabilità genitoriale (1) importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale (2) di cui al titolo IX del libro I del codice civile (315 ss. c.c.).
La sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (1) importa anche l’incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile (315 ss. c.c.).
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell’interesse dei minori.