Art. 34 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa

Articolo 34 - codice penale

(1) La legge determina i casi (32, 38, 98, 564, 569, 609 nonies) nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale (1) (316 c.c.).
La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale (1) importa la sospensione dall’esercizio di essa (287, 288 c.p.p.) per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta (139).
La decadenza dalla responsabilità genitoriale (1) importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale (2) di cui al titolo IX del libro I del codice civile (315 ss. c.c.).
La sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (1) importa anche l’incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile (315 ss. c.c.).
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell’interesse dei minori.

Articolo 34 - Codice Penale

(1) La legge determina i casi (32, 38, 98, 564, 569, 609 nonies) nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale (1) (316 c.c.).
La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale (1) importa la sospensione dall’esercizio di essa (287, 288 c.p.p.) per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta (139).
La decadenza dalla responsabilità genitoriale (1) importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale (2) di cui al titolo IX del libro I del codice civile (315 ss. c.c.).
La sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (1) importa anche l’incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile (315 ss. c.c.).
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell’interesse dei minori.

Note

(1) Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall’art. 93, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).
(2) La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall’art. 93, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

Massime

In tema di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 574-bis, comma terzo, cod. pen. da parte della Corte costituzionale con sent. n. 102 del 2020, non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell’evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell’esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29672 del 26 ottobre 2020 (Cass. pen. n. 29672/2020)

La mancata indicazione di durata della sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale non ne comporta la nullità, data la sua predeterminazione legislativa in un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, senza possibilità alcuna di determinazione da parte del giudice. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5432 del 9 maggio 1992 (Cass. pen. n. 5432/1992)

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