Art. 38 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Condizione giuridica del condannato alla pena di morte

Articolo 38 - codice penale

[Il condannato alla pena di morte (21) (1) è equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica (32)]

Articolo 38 - Codice Penale

[Il condannato alla pena di morte (21) (1) è equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica (32)]

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.

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