Art. 39 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni

Articolo 39 - codice penale

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice (17; 4 ss. coord.).

Articolo 39 - Codice Penale

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice (17; 4 ss. coord.).

Massime

L’art. 5 delle disposizioni di coordinamento e transitorie dettate con r.d. 28 maggio 1931, 601 stabilisce che i reati si considerano delitti o contravvenzioni secondo la diversa specie della pena per essi rispettivamente prevista. Lo stesso articolo nel primo capoverso aggiunge che i reati preveduti dalle leggi anteriori al 19 ottobre 1930 sono tuttavia da considerarsi contravvenzioni ove sia comminata la pena della multa in misura non superiore nel massimo a lire duemila, sola ovvero congiuntamente o alternativamente con l’ammenda o con altra pena pecuniaria senza indicazione della specie, anche se determinata in misura fissa o proporzionale. I reati punibili con multa fissa o proporzionale non considerati nel citato capoverso rientrano nella prima parte dell’art. 5 e quindi debbono considerarsi delitti. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 38624 del 14 febbraio 1975 (Cass. pen. sez. n. 38624/1975)

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