In tema di messa alla prova, il giudice deve valutare l’adeguatezza della durata del lavoro di pubblica utilità stabilita nel programma trattamentale alla luce dei canoni di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto delle esigenze lavorative e familiari dell’imputato, non essendo legittima la determinazione della durata applicando il canone di equipollenza tra un giorno di lavoro sostitutivo e due ore lavorative prevista dall’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza con la quale il giudice, a fronte della previsione contenuta nel programma trattamentale che indicava lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per sei ore settimanali concentrate nella giornata del venerdì, aveva autonomamente determinato la durata della prestazione in 180 giorni che, ragguagliati secondo il parametro dell’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, comportavano lo svolgimento di 360 ore di lavoro, in tal modo imponendo una prestazione ben superiore a quella indicata dall’UEPE). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44646 del 31 ottobre 2019 (Cass. pen. n. 44646/2019)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il capo della sentenza che, dichiarando l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., condanni l’imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, atteso che il risarcimento della vittima, unitamente alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituisce un presupposto imprescindibile dell’istituto; ne consegue che, qualora le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell’art. 464-quinquies cod. proc. pen. non rispondano alle pretese della parte civile, quest’ultima potrà tutelarsi nell’ambito di un autonomo giudizio civile, senza subire alcun effetto pregiudizievole dalla sentenza di proscioglimento che, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33277 del 7 luglio 2017 (Cass. pen. n. 36272/2016)
Ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all’art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 36272 del 1 settembre 2016 (Cass. pen. n. 36272/2016)
L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 33216 del 29 luglio 2016 (Cass. pen. n. 33216/2016)
In tema di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, nel corso delle indagini preliminari non è impugnabile il provvedimento con cui, a seguito del parere contrario del P.M., il G.I.P. rigetti l’istanza dell’indagato ma, una volta esercitata l’azione penale, la domanda potrà essere rinnovata davanti al giudice del dibattimento. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4171 del 2 febbraio 2016 (Cass. pen. n. 4171/2016)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, quando si procede per reati diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del combinato disposto dagli artt. 168 bis, primo comma, cod. pen., e 550, comma secondo, cod. proc. pen., il limite edittale, al cui superamento consegue l’inapplicabilità dell’istituto, si determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale criterio risponde ad una interpretazione sistematica che rispetta la “voluntas legis” – desumibile dal rinvio operato dall’art. 168 bis, comma primo, cod. pen. all’art.550, comma secondo, cod.proc.pen. – di rendere applicabile la messa alla prova a tutti quei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 46795 del 25 novembre 2015 (Cass. pen. n. 46795/2015)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora la richiesta formulata nel corso dell’udienza preliminare venga rigettata dal g.u.p., l’imputato può impugnare la decisione con ricorso per cassazione ovvero può riproporre la richiesta nel giudizio, prima dell’apertura del dibattimento, essendogli invece preclusa la facoltà di reiterare la richiesta prima della conclusione dell’udienza preliminare. (Nella specie, la nuova richiesta di sospensione era stata presentata al G.u.p. subentrato a quello astenutosi dopo aver rigettato la prima istanza). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 45338 del 13 novembre 2015 (Cass. pen. n. 45338/2015)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, quando si procede per reati diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del combinato disposto dagli artt. 168 bis, primo comma, c.p., e 550, comma secondo, c.p.p., il limite edittale, al cui superamento consegue l’inapplicabilità dell’istituto, si determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale criterio risponde ad una interpretazione sistematica che rispetta la “voluntas legis” – desumibile dal rinvio operato dall’art. 168 bis, comma primo, c.p. all’art. 550, comma secondo, c.p.p. – di rendere applicabile la messa alla prova a tutti quei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36687 del 10 settembre 2015 (Cass. pen. n. 36687/2015)
In tema di sospensione con messa alla prova, ai fini dell’individuazione dei reati attratti dalla disciplina della “probation” di cui agli artt. 168 bis e seguenti cod. pen. in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato che aveva rigettato la richiesta ex art. 168 bis cod. pen. in riferimento ai reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., ritenendo ostativa la presenza di due aggravanti). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33461 del 29 luglio 2015 (Cass. pen. n. 33461/2015)
In tema di sospensione con messa alla prova, ai fini dell’individuazione dei reati per i quali essa è ammessa ai sensi degli artt. 168 bis e seguenti cod. pen., occorre avere riguardo esclusivamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione nel caso concreto di circostanze aggravanti, ivi comprese quelle ad effetto speciale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento adottato dal giudice dell’udienza preliminare che aveva rigettato la richiesta ex art. 168 bis cod. pen. in riferimento al reato di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 80 del medesimo D.P.R.). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 32787 del 27 luglio 2015 (Cass. pen. n. 32787/2015)
L’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l’istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato è impugnabile, ai sensi dell’art. 586 c.p.p., solo unitamente alla sentenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’impugnazione diretta prevista dal settimo comma dell’art. 464 quater c.p.p. ha ad oggetto esclusivamente il provvedimento con il quale, in accoglimento dell’istanza dell’imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25566 del 17 giugno 2015 (Cass. pen. n. 25566/2015)
L’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l’istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 168 bis cod. pen., non è impugnabile in via autonoma, ma solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5656 del 6 febbraio 2015 (Cass. pen. n. 5656/2015)