Art. 168 ter – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova

Articolo 168 ter - codice penale

(1) Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 161.
L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Articolo 168 ter - Codice Penale

(1) Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 161.
L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

Massime

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.s. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma nono bis, e 187, comma ottavo bis, C.d.s., non può trovare applicazione la disciplina – ivi prevista – che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 29639 del 13 luglio 2016 (Cass. pen. n. 29639/2016)

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