Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato (7–11), è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell’articolo 12, n. 3, l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa (11, 203; 677 ss. c.p.p.).
Art. 201 – Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)
Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero
Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato (7–11), è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell’articolo 12, n. 3, l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa (11, 203; 677 ss. c.p.p.).