Non sussiste la giurisdizione dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 7, comma 1, n. 5 cod. pen. e della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146, allorché si proceda per un reato transnazionale (nella specie, importazione, esportazione e transito di materiali di armamento) commesso dallo straniero integralmente all’estero, non correlato a condotte da commettersi sul territorio italiano, in quanto la disposizione relativa alla giurisdizione, di cui all’art. 15, par. 4, della Convenzione, pur in presenza della sua ratifica, non è di immediata applicazione nell’ordinamento dello Stato parte. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19762 del 1 luglio 2020 (Cass. pen. n. 19762/2020)
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini dell’applicazione del motivo di rifiuto della consegna di cui all’art. 18, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, nell’ipotesi di reato commesso da cittadino straniero fuori dal territorio dello Stato richiedente, occorre verificare la procedibilità secondo la legge italiana non con riferimento alla fattispecie concreta “sub iudice”, bensì in relazione alla corrispondente ipotesi di reato commesso all’estero da cittadino italiano. (Fattispecie relativa al reato di omicidio). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17225 del 5 giugno 2020 (Cass. pen. n. 17225/2020)
In tema di giurisdizione su reati commessi all’estero, in assenza di un fondamento normativo, anche di diritto internazionale, idoneo a derogare al principio di territorialità, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano su reati commessi dallo straniero in danno di straniero e interamente consumati nel territorio di uno Stato estero, seppure connessi con reati commessi in Italia. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la giurisdizionale nazionale sui reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura e violenza sessuale commessi in territorio libico nei confronti di immigrati poi trasportati illegalmente in Italia, anche se ritenuti connessi con quelli di associazione per delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, invece rientranti nella giurisdizione italiana). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 48250 del 27 novembre 2019 (Cass. pen. n. 48250/2019)
La sentenza che decide sulla giurisdizione è eccezionalmente ricorribile per cassazione, non potendo essere oggetto di conflitto, per il caso in cui il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore dell’Autorità giudiziaria straniera. (Fattispecie in cui il tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai reati di atti terroristici con ordigni esplosivi, detenzione e porto di esplosivi e ricettazione aggravati dalla finalità di terrorismo, commessi all’estero da cittadini italiani, in assenza delle condizioni previste dagli artt. 7-10 cod. pen. e, comunque, della richiesta del Ministro della giustizia ex art. 11, comma secondo, cod. pen., essendo stati gli imputati già giudicati per gli stessi fatti dall’autorità giudiziaria svizzera). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 56953 del 20 dicembre 2017 (Cass. pen. n. 56953/2017)
In tema di reati consumati in acque internazionali, per i quali vi sia un rapporto di connessione con reati commessi nel mare territoriale, il diritto di inseguimento e il principio della cosiddetta “presenza costruttiva” consentono – in virtù dell’art. 23 della “Convenzione di Ginevra sull’alto mare del 29 aprile 1958”, ratificata con legge 8 dicembre 1961, n. 1658 – di inseguire una nave straniera che abbia violato le leggi dello Stato rivierasco, purchè l’inseguimento stesso sia iniziato nel mare territoriale, o nella zona contigua, e sia proseguito ininterrottamente nelle acque internazionali, fino all’intercettamento dell’imbarcazione inseguita. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in relazione al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, rilevando che l’inseguimento di una motonave turca utilizzata per il trasporto dei cittadini extracomunitari è avvenuto oltre lo spazio delle acque territoriali, e che la Turchia, quale Stato di bandiera della predetta motonave, non ha mai aderito alla Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32960 del 8 settembre 2010 (Cass. pen. n. 32960/2010)
È perseguibile secondo la legge italiana, ai sensi dell’art. 7, n. 4 c.p. l’appuntato dei carabinieri, in servizio presso una sede diplomatica italiana all’estero, che si attivi, dietro compenso, per procurare visti d’ingresso illegale in Italia a cittadini extracomunitari. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 43848 del 25 novembre 2008 (Cass. pen. n. 43848/2008)
Il reato commesso all’estero non può rientrare nella giurisdizione del giudice italiano per il solo fatto che sia legato dal vincolo della continuazione con altro reato commesso in Italia, trattandosi di ipotesi non compresa tra quelle che, ai sensi degli artt. da 7 a 10 del c.p., comportano deroga al principio di territorialità sul quale si basa la giurisdizione dello Stato italiano. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25889 del 25 luglio 2006 (Cass. pen. n. 25889/2006)
Ai fini della perseguibilità secondo la legge italiana dei reati commessi in territorio estero da parte di pubblici ufficiali a servizio dello Stato, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla loro funzione, non è necessario un rapporto stabile di servizio con la pubblica Amministrazione, ben potendo rientrare nella previsione normativa anche lo svolgimento di compiti temporanei e/o di una missione occasionale. (Principio affermato con riferimento a concussione commessa all’estero da contrattiste dell’Amministrazione degli affari esteri). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21088 del 5 maggio 2004 (Cass. pen. n. 21088/2004)
Ai fini della perseguibilità secondo la legge italiana dei reati commessi in territorio estero da parte di pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alla loro funzione, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 4, c.p. non è necessario un rapporto stabile di servizio con l’amministrazione, ben potendo rientrare nella previsione normativa anche lo svolgimento di una missione occasionale. (Fattispecie relativa a missione di aiuti in Albania). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4089 del 29 novembre 2000 (Cass. pen. n. 4089/2000)
In tema di reati commessi all’estero e di rinnovamento del giudizio (artt. 7 e seguenti, 11 c.p.), la qualificazione delle fattispecie penali deve avvenire esclusivamente alla stregua della legge penale italiana, a nulla rilevando che l’ordinamento dello Stato nel cui territorio il fatto è stato commesso non preveda una persecuzione penale dello stesso fatto. Le norme in questione prevedono, infatti, limitatamente ai casi da esse contemplati e in presenza di alcune condizioni, la perseguibilità dei fatti penalmente rilevanti «secondo la legge italiana» al di là dei limiti territoriali, senza richiedere che tali fatti siano penalmente perseguiti anche nel territorio dello Stato in cui sono stati commessi. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, premesso che il principio della doppia incriminazione, invocato dal ricorrente è sancito dalla legge penale esclusivamente in tema di estradizione, è stato ritenuto del tutto indifferente che l’evasione e il porto e detenzione illegale di armi siano o non siano perseguiti penalmente nell’ordinamento della Confederazione elvetica). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2860 del 16 marzo 1992 (Cass. pen. n. 2860/1992)