È inapplicabile la continuazione “in executivis” tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza emessa da uno Stato dell’Unione europea, non riconosciuta nell’ordinamento italiano, in quanto detto vincolo non rientra in alcuna delle ipotesi in presenza delle quali dette sentenze assumono rilevanza ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17502 del 9 giugno 2020 (Cass. pen. n. 17502/2020)
In tema di estradizione esecutiva per l’estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, non spetta all’autorità giudiziaria disporre l’esecuzione in Italia di pene inflitte all’estero, sia per lo straniero residente che per il cittadino italiano, rientrando invece nelle attribuzioni del Ministro della giustizia attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa, in base ai relativi accordi internazionali, possa essere poi eseguita in Italia. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6237 del 17 febbraio 2020 (Cass. pen. n. 6237/2020)
In tema di riconoscimento della sentenza penale straniera “per gli effetti civili”, l’art. 12 cod. pen. si applica sia ai casi in cui rilevi l’esecuzione delle disposizioni civili della sentenza, sia a quelli in cui sia richiesta l’utilizzazione della sentenza in autonomo giudizio civile in Italia per ottenere la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero agli “altri effetti civili”, comprendendo tale espressione tutti gli altri effetti di tipo strettamente privatistico, inclusi l’utilizzo probatorio nel procedimento civile della sentenza irrevocabile di condanna emessa all’estero. (In motivazione, la Corte ha precisato che esula dal giudizio di riconoscimento la verifica della concreta efficacia della sentenza nel giudizio civile, occorrendo un mero vaglio di “idoneità” del titolo straniero ad essere utilizzato a fini civili nel nostro ordinamento, non essendo neppure richiesta l’esistenza di un procedimento in corso). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5256 del 7 febbraio 2020 (Cass. pen. n. 5256/2020)
È inapplicabile “in executivis” la continuazione tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell’ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non è contemplato tra le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.; né tale preclusione è superata dall’art. 3, d. lgs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell’ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 48059 del 26 novembre 2019 (Cass. pen. n. 48059/2019)
Costituisce presupposto per l’inclusione, nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, di una pena inflitta con una decisione pronunciata all’estero, l’eseguibilità della condanna nello Stato, non dovendo, pertanto, essere inserita la pena eseguita interamente all’estero. (In motivazione, la Corte precisato che l’art. 3 del D. Lgs. n. 73 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, per le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea, esclude la necessità del previo giudizio di riconoscimento ai sensi dell’art. 730 cod. proc. pen. per far assumere rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli di cui art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen.). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 25157 del 5 giugno 2018 (Cass. pen. n. 25157/2018)
Ai fini delle notificazioni nel procedimento per il riconoscimento di una sentenza penale straniera, è irrilevante l’elezione di domicilio effettuata nel giudizio svolto dinanzi all’Autorità Giudiziaria estera, trovando invece applicazione le generali prescrizioni previste dall’art. 157 cod.proc. pen., che individuano la località dove effettuare la comunicazione nel luogo ove l’imputato ha dimora. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 45207 del 8 novembre 2013 (Cass. pen. n. 45207/2013)
La pronuncia con cui si provvede al riconoscimento di una sentenza penale straniera deve enunciare espressamente gli effetti che ne conseguono e non può limitarsi a richiamare l’art.12 del codice penale. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30831 del 18 luglio 2013 (Cass. pen. n. 30831/2013)
È legittimo il riconoscimento di una sentenza penale straniera anche nella parte relativa a pene accessorie i cui effetti si siano già esauriti. (Fattispecie relativa a riconoscimento di sentenza straniera contenente condanna alla interdizione legale ed alla sospensione della potestà dei genitori “per tutta la durata della pena). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27738 del 24 giugno 2013 (Cass. pen. n. 27738/2013)
La sentenza straniera che sia priva di motivazione per effetto dell’espressa rinuncia dell’imputato al diritto di ottenere l’esposizione scritta delle ragioni della decisione può essere riconosciuta, agli effetti di cui all’art. 12, comma primo, nn. 1 e 4, c.p., non essendo contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. (Nella specie, la sentenza era stata emessa dalla Corte di assise correzionale di Lugano). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 14440 del 27 marzo 2013 (Cass. pen. n. 14440/2013)
L’imputazione per cui sia intervenuta sentenza penale straniera di condanna, riconosciuta in Italia, non può essere integrata dal giudice dell’esecuzione, neanche “sub specie” di interpretazione del giudicato attraverso il postumo riconoscimento di una circostanza aggravante (ostativa, nella specie, all’applicazione dell’indulto elargito con L. 31 luglio 2006 n. 241). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 41597 del 29 ottobre 2009 (Cass. pen. n. 41597/2009)
Poiché il riconoscimento delle sentenze penali straniere avviene su richiesta del P.G. presso la Corte d’appello che ha l’obbligo di specificare espressamente gli effetti per i quali è domandato, ne deriva che, se la richiesta viene formulata agli effetti previsti dall’art. 12 c.p.p., la parte non può chiederne l’utilizzo ai fini di procedere al cumulo giuridico, peraltro di competenza esclusiva del P.M. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 38278 del 28 settembre 2004 (Cass. pen. n. 38278/2004)
Poiché nell’ordinamento italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale, la sentenza penale emessa in un Paese extra-europeo nei confronti di un cittadino italiano non impedisce la rinnovazione del giudizio in Italia per lo stesso fatto, sempre che il cittadino si trovi nel territorio italiano ed il Ministro della giustizia ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 11, comma secondo c.p. Il pregresso riconoscimento della sentenza penale straniera sullo stesso fatto — eventualmente richiesto dal Ministro della giustizia nel caso in cui non esista trattato di estradizione con lo Stato estero ex art. 12, comma secondo, c.p. — non preclude il possibile esercizio dell’azione penale in Italia, in quanto l’istituto del riconoscimento non comporta il recepimento integrale della decisione straniera, ma produce i limitati effetti tassativamente indicati e non è in relazione di alternatività od incompatibilità con la rinnovazione del giudizio, soprattutto quando il Ministro della giustizia non abbia potuto esercitare contestualmente — per circostanze oggettive — l’eventuale opzione tra i due istituti. (Nel caso all’esame della S.C., il riconoscimento della sentenza penale emessa dalla Corte Suprema del Sud Africa era stato richiesto quando l’imputato si trovava ancora all’estero per l’espiazione della pena colà inflittagli, mentre le condizioni per richiedere il rinnovamento del giudizio, per il delitto di omicidio volontario commesso all’estero, erano divenute sussistenti solo in seguito al suo rientro in Italia). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12953 del 17 marzo 2004 (Cass. pen. n. 12953/2004)
Non è applicabile in executivis la continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all’estero, previo riconoscimento della relativa sentenza penale straniera, producendo quest’ultimo nell’ordinamento nazionale i soli effetti indicati nell’art. 12 c.p., tra i quali non è compreso, neanche sub specie di effetto penale della condanna ai sensi del primo comma n. 1 del citato articolo, il regime del reato continuato, che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46323 del 3 dicembre 2003 (Cass. pen. n. 46323/2003)
Ai fini della revoca di benefici già concessi (sospensione condizionale o indulto), si deve tenere conto anche delle condanne riportate all’estero, se riconosciute in Italia. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3876 del 25 luglio 1996 (Cass. pen. n. 3876/1996)
Poiché il termine sentenza contenuto nella formulazione dell’art. 12 c.p. riguarda qualsiasi provvedimento decisorio su un’accusa penale assunta da un’autorità giudiziaria straniera, una volta intervenuto il riconoscimento della sentenza straniera, il quale ha natura costitutiva, da tale momento ed automaticamente, senza alcun condizionamento quanto al tipo di procedimento seguito presso lo Stato estero si producono nell’ordinamento nazionale gli effetti previsti dalla legge, in relazione ai quali il riconoscimento è stato richiesto, secondo la tassativa catalogazione di cui all’art. 12 citato. Poiché tra tali effetti rientra l’applicabilità dell’art. 29, comma 1, c.p., la sentenza straniera riconosciuta costituisce presupposto per l’applicazione della pena accessoria. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva dedotto che, riguardando il riconoscimento una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria spagnola con rito cosiddetto abbreviato, consistente nell’applicazione della pena concordata tra accusa e difesa, del tutto omologo a quello disciplinato dall’art. 444 c.p.p., non era consentita l’applicazione nei suoi confronti della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1077 del 23 aprile 1996 (Cass. pen. n. 1077/1996)
Il riconoscimento di una sentenza straniera non può essere richiesto al fine di eventualmente ottenere l’applicazione dell’istituto della continuazione; invero quest’ultimo, che implica un giudizio di merito bilaterale tra la pronuncia all’estero e quella emanata in Italia, non può considerarsi «altro effetto penale della condanna» rilevante ai fini del suddetto riconoscimento ex art. 12, comma 1, n. 1, c.p. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1056 del 17 aprile 1996 (Cass. pen. n. 1056/1996)