In tema di mandato di arresto europeo, la prescrizione della pena da eseguire, quale motivo obbligatorio di rifiuto della consegna ex art. 18, lett. n), della legge 22 aprile 2005, n. 69, si computa a decorrere dalla esecutività della sentenza di condanna e non invece dalla sua irrevocabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha individuato il “dies a quo” del termine prescrizionale in quello del passaggio in giudicato della revoca della sospensione condizionale subordinata alla riparazione del danno, successivo alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18352 del 16 giugno 2020 (Cass. pen. n. 18352/2020)
Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale consistenti nell’inadempimento dell’obbligo di demolizione delle opere abusive cui la stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro cui l’interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15589 del 21 maggio 2020 (Cass. pen. n. 15589/2020)
Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiara l’avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso “de plano” ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione. Cassazione penale, Sez. I, ordinanza n. 11239 del 2 aprile 2020 (Cass. pen. n. 11239/2020)
Ai fini dell’estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell’esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell’art. 172, comma quarto, cod. pen., e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha osservato che l’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena, in quanto applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, è estraneo alla “ratio” dell’art. 172, comma quinto, cod. pen., che disciplina i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione; né lo stesso configura alcuna causa di sospensione del predetto termine prescrizionale). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49747 del 30 ottobre 2018 (Cass. pen. n. 49747/2018)
In tema di prescrizione della pena, l’arresto del condannato in esecuzione di un mandato di arresto europeo determina l’inizio dell’esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 172, comma primo, cod. pen., a nulla rilevando la successiva decisione dell’autorità estera (nella specie quella tedesca) di non estradare il condannato e revocare il m.a.e., in quanto tale determinazione attiene al rapporto di collaborazione interstatuale ma non incide su quello tra il condannato e lo Stato italiano. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3883 del 26 gennaio 2017 (Cass. pen. n. 3883/2017)
In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, il “dies a quo”, ai sensi dell’art. 172, comma quarto, c.p., si individua nel giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o in quello in cui il condannato si è volontariamente sottratto alla sua esecuzione, se già iniziata, mentre le cause di sospensione di tale termine, di cui al comma quinto del predetto art. 172, sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all’attività posta in essere dagli organi deputati all’esecuzione. (Fattispecie in tema di estinzione della pena rilevata nell’ambito di un procedimento di estradizione). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21627 del 27 maggio 2014 (Cass. pen. n. 21627/2014)
Il termine di prescrizione della pena pecuniaria individuato dall’art. 172, comma terzo, c.p., viene determinato “per relationem”, in funzione di quello applicabile alla pena detentiva congiuntamente inflitta e non è influenzato da vicende successive, quali quelle concernenti l’esecuzione della predetta sanzione detentiva. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso del condannato che aveva sostenuto che, una volta espiata la pena detentiva, il termine di prescrizione della pena pecuniaria dovesse essere disciplinato dal comma secondo, e non più dal terzo, dell’art. 172 c.p.). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19736 del 8 maggio 2013 (Cass. pen. n. 19736/2013)
L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, determina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola stabilita nel quarto comma dell’art. 172 c.p., vanno computati dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 18791 del 29 aprile 2013 (Cass. pen. n. 18791/2013)
L’estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 c.p., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 13398 del 21 marzo 2013 (Cass. pen. n. 13398/2013)
Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a causa della revoca dell’indulto precedentemente concesso, decorre dal momento in cui in concreto si è verificato il presupposto per la revoca del beneficio e non da quello in cui è divenuta definitiva la decisione che ne ha accertato la condizione risolutiva. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10924 del 21 marzo 2012 (Cass. pen. n. 10924/2012)
Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca dell’indulto precedentemente concesso, decorre dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30593 del 2 agosto 2011 (Cass. pen. n. 30593/2011)
Ai fini dell’operatività della preclusione all’estinzione della pena per decorso del tempo prevista nei riguardi di recidivi dai capoversi dell’art. 99 c.p., è necessario che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 29856 del 17 luglio 2009 (Cass. pen. n. 29856/2009)
La recidiva ritualmente contestata all’imputato e non esclusa dal giudice, che si sia limitato a non applicare il relativo aumento di pena, impedisce la prescrizione della pena ai sensi dell’art. 172, comma settimo, c.p.. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37550 del 2 ottobre 2008 (Cass. pen. n. 37550/2008)
L’estinzione delle pene per decorso del tempo non ha luogo se l’interessato è stato condannato con applicazione della recidiva, pur se i reati su cui si è fondato il riconoscimento della recidiva siano successivamente fatti oggetto di abolitio criminis dovendosi aver riguardo al momento della pronuncia di condanna e non potendo la norma posteriore più favorevole intaccare il giudicato. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6411 del 8 febbraio 2008 (Cass. pen. n. 6411/2008)
Ai fini dell’estinzione della pena ex art. 172, comma quinto c.p., qualora l’esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il dies a quo da computare decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell’avvenuta verificazione della causa risolutiva. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 38048 del 20 novembre 2006 (Cass. pen. n. 38048/2006)
La prescrizione della pena pecuniaria applicata congiuntamente a quella detentiva, è sempre collegata al decorso del termine previsto per quest’ultima, tranne che nel caso in cui la pena detentiva sia estinta o interamente espiata, nel qual caso la prescrizione della pena pecuniaria riprende ad essere disciplinata dalle norme specificatamente previste per ognuna di esse. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 37442 del 13 novembre 2006 (Cass. pen. n. 37442/2006)
Ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell’estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell’art. 172 c.p., deve intendersi per «pena inflitta» quella irrogata dal giudice di cognizione, inclusa la parte di essa eventualmente coperta da condono. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21867 del 22 giugno 2006 (Cass. pen. n. 21867/2006)
Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui sussistano le condizioni per revocare la sospensione condizionale, decorre dal momento in cui si sono verificate dette condizioni e non da quello in cui è adottato il provvedimento di revoca del beneficio, e ciò sulla base sia del dettato letterale dell’art. 172, comma quinto, c.p. sia della ratio della disciplina della prescrizione, che, essendo ispirata all’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, non può dipendere dalle contingenti determinazioni dell’autorità giudiziaria. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17346 del 18 maggio 2006 (Cass. pen. n. 17346/2006)
L’art. 172 c.p. individua il dies a quo ai fini dell’estinzione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato e le cause di sospensione di tale termine sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all’attività posta in essere dagli organi deputati alla esecuzione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 31196 del 15 luglio 2004 (Cass. pen. n. 31196/2004)
All’estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell’art. 172, ultimo comma, ultima parte, c.p., non è di ostacolo la condanna che abbia ad oggetto delitti commessi prima dell’inizio del termine prescrizionale, ancorché intervenuta successivamente ad esso. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 18990 del 22 aprile 2004 (Cass. pen. n. 18990/2004)
A norma dell’art. 172, primo comma, c.p., la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non inferiore a dieci anni. Il termine di estinzione della pena decorre, di regola, dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, sul presupposto che l’esecuzione della pena non sia in corso, mentre in caso contrario essa può essere interrotta per fatto volontario del condannato che si sottrae all’esecuzione della pena già iniziata, in cui il termine estintivo inizia a decorrere dal giorno della volontaria sottrazione. Ne consegue che nel caso in cui il condannato, sottoposto ad esecuzione della pena a seguito di sentenza irrevocabile di condanna si sottragga volontariamente all’esecuzione, il termine di cui all’art. 172, primo comma, c.p. decorre dal giorno in cui tale condotta sia posta in essere. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 32021 del 30 luglio 2003 (Cass. pen. n. 32021/2003)
In tema di prescrizione della pena, poiché, quando viene riconosciuta la continuazione fra un reato da giudicare e uno già giudicato, è la seconda sentenza a determinare complessivamente il trattamento sanzionatorio, con perdita di autonomia della precedente statuizione, deve ritenersi che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui la seconda sentenza è divenuta definitiva. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 636 del 6 marzo 2000 (Cass. pen. n. 636/2000)
Il termine di prescrizione della pena sulla quale sia stato applicato un indulto soggetto a revoca decorre dal momento in cui, verificatasi la decadenza di detto beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione; condizione, questa, che si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la sussistenza della causa di revoca, costituita dalla commissione, entro il termine previsto, di un nuovo reato. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2998 del 11 giugno 1999 (Cass. pen. n. 2998/1999)
Ai fini del calcolo della prescrizione, in materia di controllo dell’attività urbanistica edilizia, l’art. 44 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 prevede una sospensione automatica del processo, finalizzata all’esercizio delle facoltà previste dal c.d. nuovo condono edilizio ed applicabile a tutti i procedimenti in cui risulti contestato un reato urbanistico ovvero commessa una violazione di detta normazione. Tale sospensione va calcolata in giorni 223 (duecentoventitre), giacché il D.L. 26 luglio 1994 n. 468, pubblicato sulla G.U. 28 luglio 1994 n. 175, espressamente dispone all’art. 10 la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Il computo della maturazione del termine prescrizionale viene effettuato con riferimento ai giorni e non anche con la distinzione in mesi, secondo quanto stabilito, in via generale, dall’art. 172 c.p., in applicazione del principio del favor rei, giacché le modalità di calcolo, così eseguite, consentono di stabilire una data più prossima rispetto alla distinzione in mesi e giorni e, quindi, più favorevole per l’imputato. Peraltro, tenuto conto anche della sospensione obbligatoria prevista dall’art. 38 legge n. 47 del 1985, la prescrizione rimane sospesa per anni due e giorni 223 anche nelle ipotesi in cui il giudice di merito abbia erroneamente deciso e la sospensione sia stata o debba essere dichiarata dalla Corte di cassazione in conseguenza della produzione di una domanda di condono con il versamento della prima rata dell’oblazione, giacché l’omessa sospensione del procedimento non determina, alcuna inesistenza, inutilizzabilità o nullità della sentenza o incompetenza funzionale del giudice, ma un vizio in procedendo, che, una volta, riscontrato esistente dalla Corte di cassazione, rende possibile valutare il tempo stabilito dalla sospensione obbligatoria. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 155 del 10 gennaio 1998 (Cass. pen. n. 155/1998)
Nel caso di indulto condizionato, il termine di prescrizione della pena decorre non dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che è causa della revoca, bensì dal giorno in cui è diventata definitiva la decisione — sia essa la sentenza di condanna per altri reati con cui sia contestualmente disposta la revoca o l’ordinanza di revoca ex art. 674 c.p.p. — che ha accertato la causa di revoca del beneficio in precedenza concesso, poiché solo in tale momento si ha la giudiziale certezza del verificarsi della condizione risolutiva prevista per la revoca di diritto del beneficio già concesso e da tale data soltanto può essere dato corso all’esecuzione concreta della pena medesima. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3428 del 26 giugno 1997 (Cass. pen. n. 3428/1997)
L’art. 172, comma sesto, c.p. dispone che nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza. Ne consegue che, in caso di reato continuato, per determinare il tempo necessario alla prescrizione della pena, si deve avere riguardo alla pena inflitta per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione, in quanto il reato continuato (analogamente al concorso formale di reati) è fittiziamente considerato dalla legge come un unico reato ai fini della determinazione della pena, ma sotto ogni altro profilo e per ogni altro effetto, esso è soggetto alla disciplina del concorso materiale di reati. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4060 del 24 giugno 1997 (Cass. pen. n. 4060/1997)
Ai fini di cui all’art. 172 c.p., che detta la disciplina in materia di estinzione delle pene per decorso del tempo, per «pena inflitta» deve intendersi quella risultante dalla sentenza di condanna e non quella che residuerebbe da espiare, tenendo conto di cause estintive quali, nella specie, l’indulto. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2069 del 27 maggio 1997 (Cass. pen. n. 2069/1997)
Per determinare il tempo di prescrizione della pena, deve aversi riguardo alla pena irrogata nella sentenza di condanna, detratte le parti di pena già estinte per altra causa, come l’indulto. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1103 del 14 maggio 1997 (Cass. pen. n. 1103/1997)
La disposizione transitoria contenuta nell’art. 111 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che fissa i criteri per l’individuazione del termine di prescrizione della multa per i reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge introducendo una deroga al terzo comma dell’art. 172 c.p., proprio in quanto norma derogatoria, deve considerarsi di stretta interpretazione e perciò non modifica la previsione dell’ultimo comma dell’art. 172 c.p. secondo il quale non sono soggette ad estinzione le pene (pecuniarie e detentive) per i condannati per i quali sia stata applicata la recidiva di cui al capoverso dell’art. 99, che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o che, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, abbiano riportato una condanna per reati della stessa indole. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 361 del 17 febbraio 1997 (Cass. pen. n. 361/1997)
L’art. 172, comma 4, c.p., stabilisce il momento di decorrenza del termine di prescrizione della pena in rapporto agli ostacoli che possono frapporsi alla sua esecuzione, utilizzando il principio contra non valentem agere non currit praescriptio: pertanto nei casi in cui l’esecuzione della condanna sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, è previsto che il tempo necessario all’estinzione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui il termine si è compiuto o la condizione si è avverata. Ne consegue che, nell’ipotesi di un indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione. Tale momento non coincide temporalmente con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile. (Nell’enunciare il principio di cui sopra, la S.C. ha osservato che è bensì vero che le cause di revoca stabilite dai singoli decreti di clemenza si realizzano quando intervengono le condizioni di fatto che le pongono in essere, e la relativa pronuncia giudiziale ha natura dichiarativa e contenuto meramente accertativo di una situazione oggettiva, alla quale è collegata ope legis la decadenza dal beneficio indulgenziale, ma è altresì incontestabile che per la concreta espiazione della pena cui inerisce il beneficio revocando occorre indeclinabilmente la previa declaratoria del giudice, che deve essere assunta ai sensi dell’art. 674 c.p.p. a conclusione di un procedimento diretto alla verifica della sussistenza delle condiciones juris — natura del nuovo reato, tempo della sua commissione, entità della pena — cui è subordinata l’applicazione della sanzione revocatoria, e che, in mancanza di quella declaratoria, la pena non è suscettibile di esecuzione, essendo ancora in vigore il provvedimento concessivo del beneficio che conserva efficacia finché non venga formalmente rimosso). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5516 del 9 gennaio 1996 (Cass. pen. n. 5516/1996)
Al fine dell’individuazione del dies a quo per il decorso della prescrizione della pena, in caso di revoca di benefici, si deve far riferimento al momento in cui siano per legge maturate le condizioni che avrebbero dovuto portare alla revoca stessa, a prescindere dal fatto che queste siano state, o non, subito dichiarate, in quanto le cause di revoca dei benefici operano di diritto, e cioè all’atto del verificarsi dei loro presupposti, e le sentenze che le accertano rivestono natura meramente dichiarativa e non costitutiva. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5145 del 23 novembre 1995 (Cass. pen. n. 5145/1995)
L’art. 172 c.p., che disciplina l’estinzione della pena per prescrizione, prevede al quinto comma che, se l’esecuzione è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata; pertanto, nell’ipotesi di revoca dell’indulto condizionato, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data del provvedimento che revoca quello di applicazione dell’indulto medesimo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 294 del 4 maggio 1994 (Cass. pen. n. 294/1994)
In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l’art. 172 c.p. individua il relativo dies a quo nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta «irrevocabile», aggettivo, quest’ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo. (Fattispecie in cui la difesa del ricorrente sosteneva che il principio della formazione progressiva del giudicato, conseguente ad annullamento parziale dell’impugnata sentenza da parte della Cassazione, ex art. 545, comma primo, c.p.p. del 1930, contrasterebbe con il disposto dell’art. 172 c.p., che postula l’esistenza di un unico dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine prescrizionale della pena; la Cassazione ha ritenuto infondato tale assunto sul rilievo che la «definitività» del giudicato va distinta dalla sua «eseguibilità», la quale, nel caso appunto di giudicato «parziale», è differita al successivo momento in cui la sentenza sia divenuta definitiva in ogni sua parte). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 4460 del 19 aprile 1994 (Cass. pen. n. 4460/1994)
La recidiva, sia in quanto costituisce uno status personale dell’imputato (o dell’interessato), sia in quanto rappresenta una circostanza aggravante del reato, può essere presa in considerazione, ad ogni effetto giuridico, solo se dichiarata dal giudice di merito. Tale principio vale anche in tema di estinzione della pena a seguito di decorso del tempo, che necessita di una dichiarazione giudiziale, sicché non è consentito al giudice della esecuzione, ai fini dell’art. 172, settimo comma, c.p., desumere la recidiva dall’esame del certificato penale, in mancanza di una dichiarazione giudiziale emessa in sede cognitiva. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2097 del 29 settembre 1989 (Cass. pen. n. 2097/1989)