Art. 99 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Recidiva

Articolo 99 - codice penale

(1) Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto (2).
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

Articolo 99 - Codice Penale

(1) Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto (2).
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

Note

(1) Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall’art. 4 della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 185 del 23 luglio 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, limitatamente alle parole «è obbligatorio e,».

Massime

L’art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen., che vieta la concessione più di una volta dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà al condannato cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen., non si applica all’affidamento in prova in casi particolari di cui all’art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della diversa natura di tale istituto nonché della sopravvenuta abrogazione dell’art. 94-bis del citato d.P.R. ad opera dell’art. 4, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2006, n. 49. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 19585 del 30 giugno 2020 (Cass. pen. n. 19585/2020)

L’esclusione della recidiva non si può fondare sulla scelta dell’imputato di accedere al rito abbreviato, atteso che tale scelta già implica “ex lege” l’applicazione di una prederminata riduzione premiale della pena, mentre gli elementi da valorizzare ai fini della predetta esclusione sono tendenzialmente quelli indicati dall’art. 133 cod. pen. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, in caso contrario, la medesima circostanza comporterebbe, irrazionalmente ed in contrasto con l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., due distinte determinazioni favorevoli all’imputato). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 13364 del 30 aprile 2020 (Cass. pen. n. 13364/2020)

Ai fini dell’integrazione della recidiva specifica ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., nel caso di imputato di delitto non colposo aggravato ai sensi dell’art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), già condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., la contestata aggravante del metodo mafioso si lega, in termini di continuità ed omogeneità delittuosa, alla condanna precedentemente riportata, atteso che nella individuazione dei “reati della stessa indole” ex art. 101 cod. pen. deve farsi riferimento, aldilà dell’identità dei titoli di reato e della loro riferibilità alla lesione di analoghi beni giuridici, alla concreta natura dei fatti ed ai motivi che li hanno determinati, al fine di ravvisare specifici indici identitari. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9744 del 11 marzo 2020 (Cass. pen. n. 9744/2020)

In tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell’imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 20808 del 15 maggio 2019 (Cass. pen. n. 20808/2019)

La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 32679 del 16 luglio 2018 (Cass. pen. n. 32679/2018)

In tema di limite dell’aumento di pena per la recidiva ex art. 99, ultimo comma, cod. pen., nel cumulo delle precedenti condanne si deve tener conto anche di quelle a pena detentiva integralmente condonata a seguito di indulto, in quanto la concessione del suddetto beneficio, pur estinguendo la pena e facendone cessare l’espiazione, non ha, però, efficacia ablativa degli altri effetti penali scaturenti “ope legis” dalla condanna. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 48405 del 20 ottobre 2017 (Cass. pen. n. 48405/2017)

Ai fini dell’applicazione della recidiva “specifica” ex art. 99, comma 2, n. 1, cod. pen., il falso nummario, che tutela il bene della pubblica fede, non costituisce “reato della stessa indole” rispetto a precedenti penali relativi esclusivamente a delitti contro il patrimonio. (In motivazione, la Corte di Cassazione ha chiarito che la specificità della recidiva non può desumersi dall’analogo movente economico alla base dei diversi reati). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 40281 del 5 settembre 2017 (Cass. pen. n. 40281/2017)

In tema di recidiva reiterata, prevista dall’art. 99 comma quinto cod. pen., l’aumento di pena disposto in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio dell’aumento stesso, può essere rivalutato dal giudice dell’esecuzione che ha il compito di verificare se l’applicazione della recidiva fu sorretta, indipendentemente dalla previgente obbligatorietà, dal concorrente apprezzamento di merito della valenza dei precedenti penali. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 18546 del 13 aprile 2017 (Cass. pen. n. 18546/2017)

È rilevabile d’ufficio, anche in caso di ricorso inammissibile, l’illegittimità sopravvenuta della sanzione che ha applicato la recidiva obbligatoria di cui all’art. 99, comma quinto, cod. pen., in epoca antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 – che ha dichiarato l’incostituzionalità del carattere obbligatorio di tale aggravante – qualora dalla motivazione non emerga alcuna valutazione in ordine all’effettiva incidenza della recidiva sul disvalore del fatto, che porti a ritenere comunque legittimo l’aumento di pena disposto. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 37385 del 8 settembre 2016 (Cass. pen. n. 37385/2016)

Non è illegale la pena irrogata precedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della recidiva di cui all’art. 99, comma quinto, cod. pen., qualora il giudice abbia dato atto in sentenza, anche con motivazione implicita, delle ragioni per le quali si è ritenuto necessario l’aumento di pena in relazione alla particolare pericolosità dell’imputato. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27366 del 4 luglio 2016 (Cass. pen. n. 27366/2016)

L’applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell’imputato, quale evincibile dall’altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20271 del 16 maggio 2016 (Cass. pen. n. 20271/2016)

In tema di recidiva reiterata, prevista dall’art. 99 comma quinto cod. pen. in relazione alla commissione dei reati di cui all’art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, l’aumento di pena apportato per la recidiva, non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 48341 del 7 dicembre 2015 (Cass. pen. n. 48341/2015) 

La recidiva qualificata, ai sensi dell’art. 99 comma quinto c.p., della commissione di uno dei reati di cui all’art. 407, comma secondo, lett. a), c.p.p., non costituisce una forma autonoma di recidiva, ma solo una particolare manifestazione delle fattispecie di cui ai commi precedenti; ne consegue che non è necessaria, perché tale previsione esplichi effetto, la sua specifica contestazione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1703 del 16 gennaio 2014 (Cass. pen. n. 1703/2014)

In tema di recidiva, lo sbarramento quantitativo previsto dall’art. 99, ultimo comma, cod. pen. – secondo il quale “l’aumento della pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo” – è applicabile a tutte le ipotesi di recidiva e non solo a quella reiterata. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 43768 del 25 ottobre 2013 (Cass. pen. n. 43768/2013)

La decisione di escludere la recidiva non è incompatibile con la fissazione di una pena base superiore ai limiti edittali, neanche se questa è giustificata con la gravità del reato e la personalità del reo, stante l’assenza di automatismi valutativi vincolanti per il giudice. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 43288 del 23 ottobre 2013 (Cass. pen. n. 43288/2013)

La recidiva qualificata, ritenuta in relazione ad un reato per il quale è intervenuta successivamente la dichiarazione di estinzione di “ogni effetto penale”, è inidonea ad integrare la causa impeditiva della estinzione della pena per decorso del tempo, prevista dall’art. 172 cod. pen., ostandovi il disposto dell’art. 106, comma secondo, cod. pen., secondo cui, agli effetti della recidiva, si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena, salvo, appunto, che la causa estingua anche gli effetti penali. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40029 del 26 settembre 2013 (Cass. pen. n. 40029/2013)

Non esiste incompatibilità tra gli istituti della recidiva e della continuazione, potendo quest’ultima essere riconosciuta anche tra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 37759 del 13 settembre 2013 (Cass. pen. n. 37759/2013)

L’imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che riconosce l’esistenza della recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27826 del 26 giugno 2013 (Cass. pen. n. 27826/2013)

L’estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 c.p., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena.

La recidiva non è un mero “status” soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell’esecuzione, ai fini dell’applicazione dell’art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall’esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 13398 del 21 marzo 2013 (Cass. pen. n. 13398/2013)

In ipotesi di recidiva semplice, sebbene qualificata ai sensi del comma quinto dell’art. 99 cod. pen., non opera il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti previsto dal comma quarto dell’art. 69 cod.pen., in quanto la prima disposizione non individua una nuova forma di recidiva ma una particolare qualificazione delle ipotesi di cui ai quattro precedenti commi ed ha l’unica funzione di superare la facoltatività che le connota rendendone obbligatoria l’applicazione con riferimento al “quantum”. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 48655 del 14 dicembre 2012 (Cass. pen. n. 48655/2012)

Ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, c.p. – la quale anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 L. 5 dicembre 2005, n. 251 deve ritenersi facoltativa – è sufficiente che il giudice consideri gli elementi enunciati nell’art. 133 c.p., essendo sottratta al sindacato di legittimità la motivazione se aderente ad elementi tratti dalle risultanze processuali e logicamente corretti. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4969 del 9 febbraio 2012 (Cass. pen. n. 4969/2012)

La disapplicazione della norma incriminatrice di cui all’art. 14, comma quinto-quater, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, conseguente all’efficacia diretta nell’ordinamento interno della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (cosiddetta direttiva rimpatri), risolvendosi nell’”abolitio criminis” della fattispecie penale, comporta l’esclusione della recidiva contestata tenendo conto di tale reato, a seguito del venir meno degli effetti penali della condanna in base al disposto dell’art. 2, comma secondo, c.p.. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20850 del 25 maggio 2011 (Cass. pen. n. 20850/2011)

La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l’aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all’art. 407, comma secondo, lett. a), c.p.p. (La Corte ha precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l’ulteriore specificazione che l’aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l’una determini una pena più severa nel massimo e l’altra più severa nel minimo). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 20798 del 24 maggio 2011 (Cass. pen. n. 20798/2011)

L’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Fattispecie relativa ad un’ipotesi di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14550 del 12 aprile 2011 (Cass. pen. n. 14550/2011)

In tema di reato continuato, il limite di aumento, ex art. 81 c.p., non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dalla legge nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, non è applicabile quando il giudice non abbia ritenuto la recidiva reiterata concretamente idonea ad aggravare la sanzione per i reati in continuazione o in concorso formale, escludendone così in relazione ad essi l’applicazione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha concesso all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p., ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, tra cui la recidiva specifica reiterata, che sostanzialmente è stata ritenuta non incidente in concreto sull’entità della pena). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9636 del 9 marzo 2011 (Cass. pen. n. 9636/20119

La disciplina della recidiva reiterata, introdotta dalla L. n. 251 del 2005, si applica ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della suddetta legge pur se i reati pregiudicanti siano stati consumati in epoca anteriore. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6912 del 23 febbraio 2011 (Cass. pen. n. 6912/2011)

Non vi è compatibilità tra recidiva e continuazione, con la conseguenza che non può tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata in giudicato, valutato come più grave e, pertanto, considerato reato base, e quello successivo, oggetto di ulteriore giudizio, in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un’unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo. Tra i due istituti esiste, pertanto, assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5761 del 15 febbraio 2011 (Cass. pen. n. 5761/2011)

In caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell’art. 99 c.p., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 43438 del 7 dicembre 2010 (Cass. pen. n. 43438/2010)

La recidiva non è configurabile nel caso in cui il delitto, per il quale sia già intervenuta sentenza di condanna, rappresenti elemento costitutivo del reato successivamente contestato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto illegittima, nel procedimento per il reato di cui all’art. 14, comma quinto “quater”, D.L.vo n. 286 del 1998, la contestazione della recidiva per effetto di intervenuta applicazione della pena per il reato di cui all’art. 14, comma quinto “ter” D.L.vo cit.). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 38625 del 3 novembre 2010 (Cass. pen. n. 38625/2010)

La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è circostanza aggravante a effetto speciale e rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35852 del 6 ottobre 2010 (Cass. pen. n. 35852/2010)

Ai fini dell’interdizione al cosiddetto “patteggiamento allargato” nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell’art. 99, comma quarto, c.p., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene “dichiarata”, ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la testuale disposizione dall’art. 444, comma 1-bis, c.p.p., la quale fa riferimento a “coloro che siano stati dichiarati recidivi”, è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di specifici “status”, come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richiedono un’apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge).

La recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell’ipotesi di recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma quinto, c.p., nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. (Nell’enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 c.p., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali).

Una volta contestata la recidiva nel reato, anche reiterata, purché non ai sensi dell’art. 99, comma quinto, c.p., qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l’aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all’art. 69, comma quarto, c.p., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81, comma quarto, stesso codice, dall’inibizione all’accesso al cosiddetto “patteggiamento allargato” e alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444, comma 1-bis, c.p.p.; effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità. (Fattispecie relativa ad istanza di cosiddetto “patteggiamento allargato”). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 35738 del 5 ottobre 2010 (Cass. pen. n. 35738/2010)

È illegittima, dopo l’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, l’applicazione dell’aumento di pena per recidiva in caso di condanna per reato contravvenzionale, e ciò anche se il fatto è antecedente all’entrata in vigore della novella, trattandosi di disposizione di natura sostanziale più favorevole. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19976 del 26 maggio 2010 (Cass. pen. n. 19976/2010)

In tema di recidiva, la contestazione specifica di una delle ipotesi dell’art. 99 c.p. esclude che il giudice possa ritenere una recidiva diversa e più grave. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza del giudice d’appello che, ritenuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale in luogo di quella, contestata, non reiterata, aveva applicato il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 69 u. co. c.p.). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5849 del 12 febbraio 2010 (Cass. pen. n. 5849/2010)

Non vi è obbligo di specifica motivazione, in assenza di specifiche deduzioni difensive, per la decisione di aumento di pena per la recidiva facoltativa nei casi di cui all’art. 99, commi terzo e quarto, c.p., trattandosi di un aggravamento previsto dalla legge quale effetto delle condizioni soggettive dell’imputato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 711 del 11 gennaio 2010 (Cass. pen. n. 711/2010)

In tema di recidiva facoltativa, il giudice ha l’obbligo di puntuale motivazione soltanto quando esclude la circostanza, non anche quando la ritiene. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 36915 del 22 settembre 2009 (Cass. pen. n. 36915/2009)

Il limite di aumento minimo per la continuazione pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, introdotta con la novella dell’art. 81, comma quarto, c.p. ad opera della L. n. 251 del 2005, si applica a condizione che l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva precedente al momento della commissione dei reati per i quali si procede. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32625 del 11 agosto 2009 (Cass. pen. n. 32625/2009)

La disciplina della recidiva reiterata, introdotta dalla L. n. 251 del 2005, si applica ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della suddetta legge anche se i reati pregiudicanti siano stati consumati in epoca anteriore ad essa. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31546 del 30 luglio 2009 (Cass. pen. n. 31546/2009)

Allorché, prima dell’entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005 n. 251, che ha sottratto al giudice la facoltà di ritenere prevalenti circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento nella quale, ai fini del calcolo della pena, sia stato implicitamente effettuato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, la statuizione non può essere modificata per effetto della normativa sopravvenuta, stante il principio di irretroattività delle disposizioni “in peius” del trattamento sanzionatorio. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 28851 del 15 luglio 2009 (Cass. pen. n. 28851/2009)

In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti, ai fini della realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio”, rileva non già la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, bensì la data di commissione dello stesso. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27985 del 8 luglio 2009 (Cass. pen. n. 27985/2009)

Si ha recidiva reiterata obbligatoria, di cui all’art. 99, comma quinto, c.p.p., nel caso in cui il condannato, già recidivo, abbia commesso uno dei delitti di cui all’art. 407, comma secondo, lett. a) c.p.p., a nulla rilevando se i precedenti rientrino o meno nell’elenco di cui alla citata disposizione. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27599 del 6 luglio 2009 (Cass. pen. n. 27599/2009)

La recidiva reiterata ha natura di circostanza aggravante a effetto speciale rilevante ai fini del tempo necessario alla prescrizione con conseguente allungamento dei termini prescrizionali; ciò, peraltro, non determina la violazione dell’art. 3 Cost.- non sussistendo uguaglianza di situazioni tra il soggetto incensurato e colui che, invece, abbia riportato precedenti condanne e sia incolpato di un nuovo delitto – e nemmeno quella dell’art. 111 Cost., in quanto non è irragionevole che la durata del processo abbia termini più lunghi per l’imputato recidivo rispetto a quelli previsti per eventuali coimputati non recidivi. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22619 del 29 maggio 2009 (Cass. pen. n. 22619/2009)

In assenza di deduzioni difensive, l’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva facoltativa nei casi di cui all’art. 99, commi terzo e quarto, c.p., non comporta un obbligo di specifica motivazione, trattandosi di un aggravamento previsto dalla legge quale effetto delle condizioni soggettive dell’imputato. (In motivazione la Corte ha precisato che è solo l’esclusione di tale aggravamento di pena a dover essere motivato). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 13923 del 31 marzo 2009 (Cass. pen. n. 13923/2009)

Il divieto di prevalenza, nel giudizio di comparazione, delle circostanze attenuanti nel caso di recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, c.p., opera soltanto se il giudice in concreto ritenga di disporre l’aumento di pena per la recidiva, oltre che nel caso in cui la recidiva reiterata sia obbligatoria per essere il nuovo delitto compreso nell’elencazione di cui all’art. 407, comma secondo, lett. a) c.p.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13658 del 27 marzo 2009 (Cass. pen. n. 13658/2009)

Le circostanze attenuanti devono essere oggetto del giudizio di comparazione con la contestata recidiva reiterata soltanto se il giudice ritenga quest’ultima effettivamente idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 5488 del 6 febbraio 2009 (Cass. pen. n. 5488/2009)

L’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva rientra – fatti salvi i casi di operatività obbligatoria di cui all’art. 99, comma quinto, c.p. – nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice e richiede adeguata motivazione, in particolare, con riguardo alla nuova azione costituente reato e alla sua idoneità a manifestare una maggiore capacità a delinquere che giustifichi l’aumento di pena. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46452 del 17 dicembre 2008 (Cass. pen. n. 46452/2008)

La recidiva non può essere desunta “in executivis” sulla base del certificato penale, se non dichiarata dal giudice della cognizione. (Fattispecie in tema d’estinzione della pena per decorso del tempo). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 44061 del 26 novembre 2008 (Cass. pen. n. 44061/2008)

Ai fini dell’applicazione della recidiva reiterata – circostanza che comporta il divieto di sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 656, comma nono, c.p.p. – non è necessario che essa abbia determinato un aggravamento del trattamento punitivo, essendo sufficiente che essa abbia paralizzato gli effetti della concessione d’attenuanti, impedendo la diminuzione di pena ad esse correlata. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 43019 del 18 novembre 2008 (Cass. pen. n. 43019/2008)

In tema di recidiva, il giudice della cognizione a differenza di quello d’esecuzione può accertare anche i presupposti di una recidiva che non sia stata previamente dichiarata ; ne deriva che la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 41288 del 5 novembre 2008 (Cass. pen. n. 41288/2008)

L’aumento di pena previsto per la recidiva reiterata può essere applicato solo qualora si ritenga il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, in considerazione della natura e del tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 c.p. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34702 del 5 settembre 2008 (Cass. pen. n. 34702/2008)

La recidiva reiterata, attesa la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini del computo del termine di prescrizione. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19565 del 15 maggio 2008 (Cass. pen. n. 19565/2008)

Alla prescrizione della pena è di ostacolo la ricorrenza della recidiva, che sia stata contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17263 del 24 aprile 2008 (Cass. pen. n. 17263/2008)

Il divieto di prevalenza, nel giudizio di comparazione, delle circostanze attenuanti nel caso di recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, c.p. opera soltanto se il giudice in concreto ritenga di disporre l’aumento di pena per la recidiva, oltre che nel caso in cui la recidiva reiterata sia obbligatoria per essere il nuovo delitto compreso nell’elencazione di cui all’art. 407, comma secondo, lett. a) c.p.p. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 46243 del 11 dicembre 2007 (Cass. pen. n. 46243/2007)

Ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come dies a quo non già la data di commissione dell’ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza ad oggetto il medesimo reato presupposto. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 36131 del 3 ottobre 2007 (Cass. pen. n. 36131/2007)

Il divieto di sospendere l’esecuzione delle pene detentive brevi in caso di recidiva reiterata è subordinato non già alla qualità di «recidivo» del condannato, bensì alla circostanza che la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, c.p. sia stata «applicata» cioè effettivamente valutata in quanto circostanza aggravante soggettiva ed abbia perciò prodotto conseguenze concrete sulla pena irrogata. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 29989 del 24 luglio 2007 (Cass. pen. n. 29989/2007)

La recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, c.p., anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi facoltativa; ne consegue che, qualora il giudice non ritenga di applicare il relativo aumento di pena, non opera, nell’ambito del giudizio di bilanciamento tra circostanze, il divieto di far prevalere le attenuanti sulle aggravanti, introdotto all’art. 69, comma quarto, c.p. dalla legge summenzionata. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 26412 del 9 luglio 2007 (Cass. pen. n. 26412/2007)

È illegittima la pronunzia che, in ragione del tempo trascorso da una precedente condanna, dichiara di « non riconoscere» la recidiva regolarmente contestata, sottraendola conseguentemente al bilanciamento delle circostanze, e dunque, alla limitazione di cui al comma quarto dell’art. 69 c.p. relativamente al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20628 del 25 maggio 2007 (Cass. pen. n. 20628/2007)

Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata trova applicazione, unitamente alle altre regole sul giudizio di comparazione, pur quando il giudice ritenga, dopo aver accertato la sussistenza della contestata recidiva, di non disporre l’aumento di pena. (La Corte ha annullato con rinvio la sentenza di patteggiamento per il delitto di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, perché il giudice, escluso l’aumento di pena per la recidiva in ragione di una prognosi non negativa in punto di pericolosità, aveva omesso il giudizio di comparazione, da effettuarsi tenendo conto del divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18302 del 11 maggio 2007 (Cass. pen. n. 18302/2007)

Il divieto — stabilito dall’art. 58 quater, comma settimo bis della legge n. 354 del 1975, introdotto dall’art. 7, comma settimo, della legge n. 251 del 2005 — di concessione per più di una volta dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti del condannato al quale sia stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, c.p., deve ritenersi operativo nel caso in cui, con il titolo in esecuzione, le attenuanti generiche siano ritenute equivalenti alla recidiva, posto che con il giudizio di equivalenza la recidiva, ancorché non abbia determinato un aumento della pena inflitta, ha, tuttavia, svolto un effetto parzialmente paralizzante sulle attenuanti generiche, impedendone la funzione piena di alleviamento della pena. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34040 del 11 ottobre 2006 (Cass. pen. n. 34040/2006)

In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all’art. 7 della legge n. 251 del 2005 — che ha introdotto il comma primo dell’art. 47 ter della legge n. 354 del 1975 il quale prevede specifiche restrizioni nella concessione dei benefici penitenziari (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) in danno, tra l’altro, dei recidivi — non ha natura sostanziale, con la conseguenza che ad essa non è applicabile il principio della irretroattività della legge penale, di cui all’art. 2, comma primo, c.p.; pertanto, tale previsione è immediatamente applicabile anche alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, in virtù del principio tempus regit actum, il quale incontra un limite di ordine costituzionale solo quando sia accertato il conseguimento, prima dell’innovazione restrittiva, di un grado di rieducazione tale da giustificare l’ammissione al beneficio richiesto. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30792 del 18 settembre 2006 (Cass. pen. n. 30792/2006)

In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all’art. 47-ter, comma primo bis, L. n. 354 del 1975, come sostituita dall’art. 7, comma quarto, L. n. 251 del 2005 — che preclude la detenzione domiciliare ai condannati cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma quarto, c.p. — si riferisce con l’espressione «applicata» tanto al riconoscimento della recidiva con la sentenza di condanna quanto al fatto che, in virtù del suo riconoscimento, sia conseguito, ai sensi dell’art. 69 c.p., uno degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un’attenuante, impedendo a quest’ultima lo svolgimento della funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato. Ne deriva che la preclusione di cui al novellato art. 47-ter, comma primo bis, succitato, non è operativa qualora la recidiva non sia applicata, e cioè allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza degli estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri, in ragione della prevalenza attribuita alla attenuante, la quale non si limiti a paralizzarla ma ne determini il superamento in modo che sul piano della afflittività sanzionatoria la recidiva risulti «tamquam non esset» (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare — fondata sulla preclusione dovuta alla contestazione nel titolo in esecuzione della recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, c.p. —, rilevando l’applicazione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena per effetto della prevalenza delle stesse sulla recidiva contestata e riconosciuta). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27846 del 3 agosto 2006 (Cass. pen. n. 27846/2006)

La disposizione di cui all’art. 4 della legge n. 251 del 2005, (che ha modificato l’istituto della recidiva disponendo l’aumento di un terzo della pena solo nel caso in cui un soggetto, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, commetta un altro delitto non colposo) ha eliminato la possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitti colposi ed è di immediata applicazione in quanto norma di diritto penale sostanziale. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha annullato in parte, senza rinvio, rideterminando la pena, la sentenza che aveva aumentato la pena comminata ad un imputato, già condannato per reati contro il patrimonio, in riferimento al reato di possesso di strumenti atti ad aprire e a forzare serrature). Cassazione penale, Sez. Feriale, sentenza n. 26556 del 28 luglio 2006 (Cass. pen. n. 26556/2006)

La recidiva, per produrre effetti penali ai fini della prescrizione della pena, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione, dopo una sua regolare contestazione, ma una volta che ciò è avvenuto diventa uno status ed opera come preclusione per tutte le condanne riportate dal recidivo siano esse antecedenti o successive a quella in cui è stata ritenuta la recidiva. (In motivazione si è chiarito che la lettera della norma impone la preclusione all’ottenimento della prescrizione della pena per il recidivo in genere e non limitatamente al caso in cui la recidiva sia stata ritenuta nella condanna in relazione alla quale si chiede la prescrizione della pena). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11348 del 30 marzo 2006 (Cass. pen. n. 11348/2006)

L’aumento di pena per la recidiva, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, è valutabile ancorché essa sia contestata per la prima volta dopo trascorso il termine di prescrizione previsto per l’imputazione non aggravata, purché la contestazione preceda la pronuncia della sentenza. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9769 del 21 marzo 2006 (Cass. pen. n. 9769/2006)

In tema di prescrizione, se la eventuale circostanza aggravante non è stata comunque valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta, non si può, in difetto di specifica impugnazione sul punto, tener conto, ai fini del calcolo del tempo necessario perchè la causa estintiva maturi, dell’aumento di pena ad essa collegato. A tale regola non si sottrae la recidiva, che ha, nel sistema positivo vigente, natura di circostanza aggravante. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 11008 del 21 marzo 2005 (Cass. pen. n. 11008/2005)

La recidiva non è un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell’esecuzione, ai fini dell’applicazione dell’art. 172, settimo comma, c.p., desumere la recidiva dall’esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione, a nulla rilevando la non obbligatorietà della relativa contestazione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46229 del 29 novembre 2004 (Cass. pen. n. 46229/2004)

Ai fini del calcolo del tempo necessario per il decorso della prescrizione, deve tenersi conto dell’aumento stabilito per la recidiva, a nulla rilevando che l’applicazione della circostanza aggravante abbia natura facoltativa: la disciplina dettata dall’art. 157 c.p. non distingue infatti tra circostanze obbligatorie e circostanze facoltative. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 42552 del 29 ottobre 2004 (Cass. pen. n. 42552/2004)

In tema di patteggiamento, al fine della preclusione prevista dall’art. 444, comma primo bis c.p.p., non è sufficiente che dal certificato penale emerga una situazione riportabile alla recidiva ex art. 99, quarto comma c.p., ma occorre una specifica declaratoria della recidiva stessa, che ne presuppone la rituale contestazione. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39238 del 7 ottobre 2004 (Cass. pen. n. 39238/2004)

Ai fini dell’ammissibilità dell’oblazione speciale, la recidiva reiterata, pur in mancanza di una precedente apposita dichiarazione giudiziale dello status di recidivo – dichiarazione che non ha natura costitutiva – è ostativa all’applicazione del beneficio (la contestazione della recidiva essendo necessaria unicamente per applicare l’aumento di pena). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 20309 del 30 aprile 2004 (Cass. pen. n. 20309/2004)

In presenza dei presupposti richiesti dall’art. 81 c.p., la continuazione è configurabile anche tra un reato oggetto di condanna irrevocabile e un altro commesso successivamente ad essa, congiuntamente alla recidiva o disgiuntamente da essa. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19544 del 27 aprile 2004 (Cass. pen. n. 19544/2004)

In materia di sanzioni applicabili da parte del giudice di pace, non è necessario che la recidiva sia formalmente contestata perchè essa, ai sensi del comma terzo dell’art. 53 D.L.vo n. 274 del 2000, sia ostativa all’applicazione della pena pecuniaria. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7236 del 19 febbraio 2004 (Cass. pen. n. 7236/2004)

La circostanza che il terzo comma dell’art. 99 c.p., nel prevedere l’aumento di pena per effetto della recidiva reiterata, faccia riferimento al recidivo che commette un altro reato, non suffraga la tesi secondo cui in tanto la recidiva reiterata può essere contestata in quanto in precedenza sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Infatti, dalla lettura della norma emerge evidente che il termine “recidivo” è stato usato dal legislatore per comodità di esposizione, per non ripetere la definizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo e non già per indicare una qualità del soggetto giudizialmente affermata. (Fattispecie relativa alla sussistenza del presupposto ostativo alla declaratoria dell’estinzione della pena per decorso del tempo, previsto dall’art. 172, comma 7, c.p.). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 24023 del 30 maggio 2003 (Cass. pen. n. 24023/2003)

La recidiva — in quanto costituisce uno status personale dell’imputato ed una circostanza aggravante del reato — può essere presa in considerazione, ad ogni effetto giuridico, solo se dichiarata dal giudice di merito. Detto principio opera anche in sede di estinzione della pena a seguito di decorso del tempo, con la conseguenza che non è consentito al giudice dell’esecuzione desumere la recidiva dal certificato penale in mancanza di una dichiarazione giudiziale in sede cognitiva. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3011 del 8 novembre 2000 (Cass. pen. n. 3011/2000)

In tema di prescrizione, se la eventuale circostanza aggravante non è stata oggetto di apposita contestazione, ovvero se essa non è stata comunque valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta, non si può, in difetto di specifica impugnazione sul punto, tener conto, ai fini del calcolo del tempo necessario perché la causa estintiva maturi, dell’aumento di pena ad essa collegato. A tale regola non si sottrae la recidiva, che ha, nel sistema positivo vigente, natura di circostanza aggravante. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4412 del 8 aprile 1999 (Cass. pen. n. 4412/1999)

Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti riguarda anche le circostanze inerenti alla persona del colpevole, e cioè anche la recidiva. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3724 del 11 settembre 1997 (Cass. pen. n. 3724/1997)

L’indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l’esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali va compresa la recidiva. Ne consegue che quest’ultima può essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 516 del 28 gennaio 1997 (Cass. pen. n. 516/1997)

Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l’aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione. (Alla stregua di tale principio la Corte ha ritenuto la legittimità della sentenza che aveva riconosciuto l’esistenza della continuazione fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 9148 del 17 ottobre 1996 (Cass. pen. n. 9148/1996)

La necessità di contestazione puntuale dei singoli tipi di recidiva sussiste tutte le volte che il giudice, con riferimento alla medesima, debba praticare un correlativo aumento della pena e comunque in ogni ipotesi in cui dalla sussistenza di una determinata ipotesi di recidiva debba derivare all’imputato uno svantaggio giuridicamente apprezzabile. Invero essendo la recidiva una circostanza aggravante del reato, essa non può produrre l’effetto dell’inasprimento della pena se non quando risulti contestato il correlativo tipo. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5335 del 28 maggio 1996 (Cass. pen. n. 5335/1996)

Poiché in relazione alla recidiva il giudice ha la facoltà di non apportare aumenti di pena, correttamente può essere pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora le parti stesse abbiano, anche implicitamente, escluso gli effetti della recidiva sulla misura della pena. (Fattispecie in tema di detenzione di sostanze stupefacenti con applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6164 del 27 maggio 1995 (Cass. pen. n. 6164/1995)

Ai fini del decorso del maggior termine per la riabilitazione, occorre che la recidiva sia contestata e ritenuta in una sentenza di condanna emessa in sede di giudizio di cognizione. Non è sufficiente, pertanto, che essa risulti da un certificato del casellario giudiziale, che riporti una condanna emessa in sede di emissione di decreto penale di condanna diventato esecutivo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 823 del 3 maggio 1995 (Cass. pen. n. 823/1995)

La recidiva, pur potendo comportare in alcune ipotesi un aumento della pena superiore ad un terzo (art. 99, cpv. 2, c.p.), è una circostanza inerente alla persona del colpevole (art. 70 c.p.), e non già ad effetto speciale. Conseguentemente, ove essa concorra con una cicostanza aggravante ad effetto speciale, dovrà farsi luogo ad un duplice aumento di pena, non potendo trovare applicazione l’art. 63, cpv 3, c.p., secondo il quale si applica solo la pena stabilita per la circostanza più grave. (Fattispecie qualificata dalla sussistenza della recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale e della circostanza aggravante di cui all’art. 80 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in tema di stupefacenti). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1485 del 13 febbraio 1995 (Cass. pen. n. 1485/1995)

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), pur costituendo delitto contro la pubblica amministrazione, è connotato nella sua esplicazione tipica da violenza o minaccia alla persona. Conseguentemente, ai fini della recidiva specifica (art. 99, comma 2, n. 1 c.p.), esso presenta caratteri fondamentali comuni rispetto ai reati di detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo, che pure sono indicativi dell’intenzione di recare offesa alla persona. (Fattispecie in tema di misure cautelari personali, relativa al pericolo di reiterazione criminosa). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3435 del 29 settembre 1994 (Cass. pen. n. 3435/1994)

Perché possa configurarsi la recidiva, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile, non essendo sufficiente che esso giunga a definitiva consumazione dopo tale momento. All’uopo è sufficiente che anche una minima parte del nuovo reato sia eseguito dopo la sentenza irrevocabile di condanna. Tale ultima ipotesi può verificarsi nel caso di reato permanente, quando lo stato subiettivo ed oggettivo antigiuridico si protragga sin dopo la condanna per un precedente reato (applicazione in tema di oblazione cosiddetta condizionata o facoltativa). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7302 del 23 giugno 1994 (Cass. pen. n. 7302/1994)

La recidiva, costituendo una circostanza aggravante del reato, non può produrre l’effetto dell’inasprimento della pena se non quando ne risulti puntualmente contestato il tipo correlativo. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10931 del 4 novembre 1991 (Cass. pen. n. 10931/1991)

Costituisce erronea applicazione della legge penale, motivo di nullità ai sensi dell’art. 524, n. 1, c.p.p., la mancata inclusione della recidiva nel giudizio di comparazione previsto dall’art. 69 c.p. Tale norma, in tema di concorso tra circostanze attenuanti ed aggravanti, al quarto comma espressamente stabilisce che il giudizio di comparazione debba applicarsi anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, vale a dire anche alla recidiva (art. 70, ultimo comma, c.p.). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9029 del 22 giugno 1990 (Cass. pen. n. 9029/1990)

Quando la recidiva non esplichi alcuna efficacia sulla determinazione della pena, non difetta di motivazione la sentenza che non precisa i motivi della mancata esclusione, giacchè l’art. 99 c.p., nel testo sostituito dall’art. 9, d.l. 11 aprile 1974, n. 99 conv. in L. 7 giugno 1974, n. 220, dà facoltà al giudice non di escludere la circostanza, che è inerente alla persona del colpevole, ma di non apportare gli aumenti di pena che da essa dovrebbero conseguire. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 185 del 15 gennaio 1990 (Cass. pen. n. 185/1990)

In virtù della nuova formulazione dell’art. 99 c.p. così come introdotta dall’art. 9 del d.l. 11 aprile 1974, convertito in L. 7 giugno 1974, l’esistenza e la quantità del disvalore della recidiva devono essere accertate in concreto dal giudice, il quale, nella fase di un giudizio di valore connesso con l’esame del merito delle singole situazioni, può aumentare la pena inflitta all’imputato per il reato commesso. Ne consegue che ove la recidiva non esplichi per effetto della riconosciuta prevalenza o equivalenza di circostanze attenuanti alcuna influenza sulla determinazione della pena non può essere considerata mancante la motivazione della sentenza che non precisi i motivi per i quali il giudice ha ritenuto di non escludere l’aumento di pena per la contestata recidiva. A tal fine è sufficiente che il giudice giustifichi il giudizio di comparazione, sia esso di prevalenza o anche solo di equivalenza, tra le circostanze di segno opposto. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8579 del 3 agosto 1988 (Cass. pen. n. 8579/1988)

La recidiva non è compresa nelle circostanze aggravanti che rendono il reato di truffa perseguibile d’ufficio, in quanto essa, inerendo esclusivamente alla persona del colpevole, non incide sul fatto-reato. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 3152 del 16 marzo 1987 (Cass. pen. n. 3152/1987)

Per stabilire in concreto l’aumento massimo di pena detentiva per effetto di una recidiva integrata soltanto da condanne a pena pecuniaria, deve operarsi il ragguaglio tra queste ultime secondo la regola dell’art. 135 c.p., come modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12131 del 14 dicembre 1985 (Cass. pen. n. 12131/1985)

In applicazione dell’ultimo comma dell’art. 99 c.p., anche per determinare il termine di prescrizione, l’aumento di pena per la recidiva in nessun caso può superare il cumulo delle pene risultanti dalla somma delle condanne precedenti, comprese anche quelle a pena pecuniaria ragguagliata a pena detentiva ex art. 135 c.p. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 8492 del 3 ottobre 1985 (Cass. pen. n. 8492/1985)

Ai fini di un corretto accertamento della recidiva è necessario che il giudice soffermi il suo esame sul rapporto esistente tra la precedente condanna e quella che va ad infliggere, onde stabilire se la precedente condanna criminosa esprima una persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, una perdurante inclinazione al delitto, considerata idonea ad influire nella commissione della ultima condotta penalmente rilevante. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8346 del 10 ottobre 1984 (Cass. pen. n. 8346/1984)

In tema di recidiva, l’art. 99 c.p., nel testo sostituito dall’art. 9 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, dà facoltà al giudice non di escludere la circostanza, ma di non apportare gli aumenti di pena che da essa dovrebbero conseguire. Pertanto, vi è obbligo di motivazione solo quando la recidiva venga esclusa e non anche quando venga ritenuta. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10248 del 30 novembre 1983 (Cass. pen. n. 10248/1983)

In base alla normativa sulla recidiva introdotta con la “novella” n. 220 del 1974, il giudice ha la facoltà di escludere la recidiva, che nonostante la particolare natura di qualificazione giuridica inerente alla persona del colpevole, riceve nel vigente ordinamento penale un trattamento giuridico del tutto identico a quello previsto in generale per le circostanze aggravanti del reato. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2031 del 17 marzo 1983 (Cass. pen. n. 2031/1983)

Le più favorevoli disposizioni contenute nell’ultimo comma del nuovo testo dell’art. 99 c.p. pur se sopravvenute dopo la commissione dei reati, sono ugualmente applicabili all’imputato. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7776 del 31 luglio 1981 (Cass. pen. n. 7776/1981)

L’aumento di pena per la recidiva non può superare il cumulo delle precedenti condanne riportate dall’imputato, ed è questo il limite da tenere presente ai fini del computo della pena edittale. Tale limite, infatti, opera in astratto e costituisce deroga al principio dell’aumento proporzionale della pena base previsto per le singole specie di recidiva. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4238 del 9 maggio 1981 (Cass. pen. n. 4238/1981)

Il requisito minimo per la validità della contestazione della recidiva è il richiamo all’art. 99 c.p. ovvero la menzione di «recidiva» senza l’indicazione del relativo articolo, giacché la recidiva è una situazione giuridica personale dell’imputato. (Fattispecie in cui è stata esclusa come valida contestazione la seguente frase: «il pretore fa presente che l’imputato ha numerosi precedenti penali», senza alcun riferimento all’art. 99 c.p. o alla recidiva). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3662 del 21 aprile 1981 (Cass. pen. n. 3662/1981)

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