Art. 100 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Recidiva facoltativa

Articolo 100 - codice penale

(1) [Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.]

Articolo 100 - Codice Penale

(1) [Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.]

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 10 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella L. 7 giugno 1974, n. 220.

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