La declaratoria di estinzione del reato, che consegue all’applicazione di una sanzione sostitutiva (art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 concernente «modifiche al sistema penale»), costituisce una anomalia in relazione al principio che le cause estintive del reato sono quelle che estinguono la cosiddetta punibilità in astratto: nell’ipotesi dell’art. 77 infatti l’estinzione è la conseguenza proprio dell’applicazione di una sanzione. Tale anomalia tuttavia non altera il sistema penale, sia perché l’estinzione del reato può in taluni casi seguire la condanna (come nella sospensione), sia perché l’estinzione del reato rappresenta sempre una mera convenzione giuridica, prevista in relazione a determinati fini ed effetti, in quanto il reato, una volta commesso, è un dato storico ineliminabile e continua a produrre alcuni suoi effetti dal punto di vista giuridico (artt. 106, 170 c.p.). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9083 del 31 ottobre 1983 (Cass. pen. n. 9083/1983)
Allorché concorrano cause estintive del reato e cause estintive della pena, il giudice deve applicare la causa estintiva più favorevole, che è quella estintiva del reato. Tuttavia dalla applicazione di questo principio il condannato non può subire pregiudizio; da ciò consegue che una pena, la cui esecuzione sia stata sospesa, può essere condonata, qualora dalla applicazione dell’indulto il condannato possa conseguire un beneficio non consentito dalla sospensione condizionale. Cass. pen. sez. II, 15 novembre 1975