Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali (da 102 a 104) o professionali e quelli per tendenza (108) sono assegnati a sezioni speciali.
Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione (680 c.p.p.).
Art. 218 – Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)
Esecuzione
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali (da 102 a 104) o professionali e quelli per tendenza (108) sono assegnati a sezioni speciali.
Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione (680 c.p.p.).