Art. 61 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Circostanza aggravante del reato transnazionale

Articolo 61 bis - codice penale

(1) Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell’articolo 416 bis.1.

Articolo 61 bis - Codice Penale

(1) Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell’articolo 416 bis.1.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21.

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