Art. 25 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Arresto

Articolo 25 - codice penale

La pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno (66, 78, 134, 141 ss.; 1, 12 coord.).
Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Articolo 25 - Codice Penale

La pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno (66, 78, 134, 141 ss.; 1, 12 coord.).
Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Massime

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 c.p., con riferimento all’art. 3 Cost., è manifestamente infondata, posto che la violazione dell’art. 3 Cost. può ravvisarsi soltanto quando, in difetto di una giustificazione del precetto ragionevole e desumibile da esigenze obiettive, la norma determina non consentite situazioni di privilegio o di svantaggio, e che siffatte situazioni non si possono verificare qualora il legislatore stabilisca minimi edittali delle pene al di sotto dei quali, nei confronti di tutti, è vietato di scendere da parte del giudice, ancorché concorrano eventuali circostanze attenuanti. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9184 del 28 novembre 1975 (Cass. pen. n. 9184/1975)

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