Art. 26 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Ammenda

Articolo 26 - codice penale

La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 (1) né superiore a euro 10.000 (2) (133 bis; 8 coord.).

Articolo 26 - Codice Penale

La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 (1) né superiore a euro 10.000 (2) (133 bis; 8 coord.).

Note

(1) Le parole: «non inferiore a euro 2» sono state così sostituite dalle attuali: «non inferiore a euro 20» dall’art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Le parole: «né superiore a euro 1.032» sono state così sostituite dalle attuali: «né superiore a euro 10.000» dall’art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

Massime

Fino alla data del 31 dicembre 2001 ogni sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, espressa in lire si intende espressa anche in euro, secondo il tasso di conversione fissato dal Trattato, ma solo a decorrere dall’1 gennaio 2002 ogni sanzione pecuniaria dovrà essere tradotta in euro, secondo la previsione di cui all’art. 51, comma 2, del D.L.vo 24 giugno 1998, n. 213. Ne consegue che attualmente non è possibile fissare la sanzione pecuniaria solo in euro. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rettificato la sentenza impugnata, rideterminando in lire la pena della multa che era stata espressa in euro). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4718 del 3 novembre 1999 (Cass. pen. n. 4718/1999)

Nel caso di oblazione nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola ammenda, di cui all’art. 162 c.p., quando la pena edittale è indeterminata nel massimo – come nella specie per la contravvenzione prevista dall’art. 677, primo comma, c.p. – occorre fare riferimento al disposto dell’art. 26 c.p., secondo il quale la pena dell’ammenda pura non può essere superiore a due milioni di lire. Pertanto, in tal caso, la somma da pagare deve essere pari alla terza parte del detto importo di lire due milioni, cioè lire seicentosessantaseimila. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7317 del 23 giugno 1994 (Cass. pen. n. 7317/1994)

La limitazione quantitativa della pena dell’ammenda, stabilita dall’art. 26 c.p., non si estende alle sanzioni disposte dalle leggi speciali. Cass. pen. sez. III 23 ottobre 1986 

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