Art. 32 – Costituzione della Repubblica Italiana

(Promulgata il 27 dicembre 1947)

Articolo 32 - costituzione della repubblica italiana

(1) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Articolo 32 - Costituzione della Repubblica Italiana

(1) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Note

(1) In attuazione di questo articolo si veda la L. 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette.

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