Art. 27 – Costituzione della Repubblica Italiana

(Promulgata il 27 dicembre 1947)

Articolo 27 - costituzione della repubblica italiana

La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra]. (1)

Articolo 27 - Costituzione della Repubblica Italiana

La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra]. (1)

Note

(1) Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1. L’art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, che ha sostituito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra con la pena massima prevista dal codice penale.

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