Art. 2 – Costituzione della Repubblica Italiana

(Promulgata il 27 dicembre 1947)

Articolo 2 - costituzione della repubblica italiana

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 2 - Costituzione della Repubblica Italiana

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Istituti giuridici

Novità giuridiche