L’ubriachezza accidentale rappresenta un’ipotesi eccezionale, rispetto all’ubriachezza volontaria o colposa, sicché la prova del caso fortuito o della forza maggiore deve essere certa come, in genere, per tutte le cause idonee ad escludere o diminuire l’imputabilità che sia prescritta dalla legge. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14610 del 23 dicembre 1986 (Cass. pen. n. 14610/1986)
L’eventuale esistenza di una infermità che esclude la capacità di intendere e di volere non può essere desunta dalla sola ebrietà i cui momentanei effetti sono identici sia nei soggetti normali, sia in quelli anormali, ma deve essere accertata attraverso attenta e approfondita indagine sullo stato psichico momentaneamente turbato dalla ingestione di alcool. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1391 del 28 giugno 1975 (Cass. pen. n. 1391/1975)
L’ubriachezza è accidentale quando l’agente si ubriaca senza sua colpa; è colposa quando si ubriaca per imprudenza o negligenza; è dolosa quando si ubriaca volontariamente; è preordinata quando si ubriaca al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1265 del 28 maggio 1969 (Cass. pen. n. 1265/1969)