Art. 58 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Stampa clandestina

Articolo 58 - codice penale

Le disposizioni dell’articolo precedente (1) si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica (596 bis).
(Omissis) (2).

Articolo 58 - Codice Penale

Le disposizioni dell’articolo precedente (1) si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica (596 bis).
(Omissis) (2).

Note

(1) A seguito dell’introduzione dell’art. 57 bis le disposizioni di questo articolo vanno intese con riferimento ai due articoli precedenti.
(2) Questo comma è stato abrogato dall’art. 2 della L. 4 marzo 1958, n. 127.

Massime

L’indicazione «supplemento a Lotta continua» — corredata degli estremi di registrazione di questo giornale — su manifestini ciclostilati è idonea a soddisfare la prescrizione di legge concernente l’indicazione sugli stampati del nome e del domicilio dello stampatore. Infatti, coincidendo l’identità dello stampatore del suddetto manifestino con quella dello stampatore del giornale, l’indicazione del suo nome e del domicilio può avvenire in modo rapido e sicuro. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5878 del 14 maggio 1976 (Cass. pen. n. 5878/1976)

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