Art. 55 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Eccesso colposo

Articolo 55 - codice penale

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (42, 43).
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto (1).

Articolo 55 - Codice Penale

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (42, 43).
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto (1).

Note

(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2 della L. 26 aprile 2019, n. 36.

Massime

In tema di legittima difesa, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d’animo che abbiano cause preesistenti o diverse e necessario, invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull’eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa. (Nella specie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna dell’imputato che, intervenuto in una normale lite tra madre e figlio, aveva cagionato lesioni personali alla donna, essendosi escluso che da tale lite potesse essere derivato nel soggetto agente un turbamento nei termini richiesti dalla norma). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 34345 del 3 dicembre 2020 (Cass. pen. n. 34345/2020)

In tema di giudizio abbreviato, la riqualificazione del fatto da omicidio preterintenzionale ad eccesso colposo in legittima difesa comporta una modifica del titolo di reato contestato, da cui consegue che il pubblico ministero è legittimato, ai sensi dell’art.443, comma 3, cod. proc. pen., a proporre appello avverso la sentenza di condanna (In motivazione, la Corte ha chiarito che l’art. 55 cod. pen. configura un titolo autonomo di reato, di natura strutturalmente colposa, e non contiene una disciplina meramente sanzionatoria). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34345 del 9 aprile 2018 (Cass. pen. n. 15713/2018)

Il delitto commesso per eccesso colposo di una causa di giustificazione ha una natura sostanzialmente colposa con conseguente applicazione di tutte le disposizioni concernenti i delitti colposi, ivi comprese quelle sulla procedibilità. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che, avendo riqualificato il reato di lesioni personali volontarie alla stregua degli artt. 52, 55 e 590 cod. pen., in mancanza di querela della persona offesa, aveva condannato l’imputato, riconoscendo che lo stesso avesse agito in stato di legittima difesa ancorché con reazione sproporzionata rispetto all’entità del pericolo, ritenendo procedibile d’ufficio il reato così individuato). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 52120 del 15 novembre 2017 (Cass. pen. n. 52120/2017)

Il riconoscimento o l’esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell’eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3148 del 23 gennaio 2014 (Cass. pen. n. 3148/2014)

Non può essere configurato l’eccesso colposo previsto dall’art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 18926 del 30 aprile 2013 (Cass. pen. n. 18926/2013)

L’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati. (Nella specie si è escluso che la scriminante di cui all’art. 52 c.p., nei confronti dell’imputata, in ordine al delitto di cui all’art. 575 c.p. – la quale, aggredita dal marito, lo aveva colpito con un coltello della lunghezza non inferiore a 10 cm – ritenendo che l’utilizzo del coltello non poteva configurarsi quale eccesso colposo di legittima difesa, posto che la vittima non aveva usato arma alcuna e non aveva inferto lesioni all’imputata, che costei aveva forza fisica sufficiente per sottrarsi alle percosse, che in casa vi erano altri soggetti cui chiedere aiuto e che, pertanto, doveva ritenersi che l’imputata fosse consapevole di non essere in pericolo grave per la propria incolumità). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26172 del 8 luglio 2010 (Cass. pen. n. 26172/2010)

In tema di cosiddette lesioni sportive, non è applicabile la previsione di eccesso colposo (art. 55 c.p.) in quanto la causa di giustificazione, cosiddetta non codificata, dell’esercizio di attività sportiva presuppone che l’azione lesiva non integri infrazione di regola sportiva o comunque, laddove la integri, sia compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento; in assenza della causa di giustificazione detta, il fatto di reato sarà doloso o colposo a seconda che la condotta sia connotata da volontà diretta a ledere l’incolumità dell’avversario o a preventiva accettazione del relativo rischio ovvero sia meramente colposa. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17923 del 29 aprile 2009 (Cass. pen. n. 17923/2009)

I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato gli estremi del delitto di omicidio colposo nel comportamento di colui che, brutalmente assalito in presenza di altri da una persona dalla notoria fama criminale, a lui fisicamente superiore, abbia colpito con un coltello l’avversario cagionandone la morte). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 45425 del 15 dicembre 2005 (Cass. pen. n. 45425/2005)

L’eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza. Mentre, si fuoriesce dall’eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l’impiego di un fucile puntato in direzione del capo della vittima eccedesse i limiti della necessità di difendere il proprio bestiame da un tentativo di furto, e non potesse quindi attribuirsi ad un errore scusabile, bensì ad una condotta difensiva sproporzionata). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 45407 del 23 novembre 2004 (Cass. pen. n. 45407/2004)

Il presupposto su cui si fondano sia l’esimente della legittima difesa che l’eccesso colposo, è costituito dall’esigenza di rimuovere il pericolo di un’aggressione, attraverso una reazione proporzionata ed adeguata; cosicché il secondo si distingue per un’erronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 538 del 20 gennaio 1995 (Cass. pen. n. 538/1995)

In tema di eccesso colposo in legittima difesa, l’azione antigiuridica che ha determinato la reazione difensiva dell’aggredito si connota con il ruolo di semplice occasione, rispetto all’eccesso. Pertanto, il risultato di questo non può che fare capo all’aggredito, mentre il contegno dell’offensore, rilevante ai fini dell’indagine sulla ricorrenza o meno della difesa legittima, resta causalmente estraneo all’eccesso, che è atto esclusivo dell’offeso. (Nella fattispecie, l’imputato sosteneva che la corte d’appello, accreditata l’ipotesi dell’eccesso colposo in legittima difesa, avrebbe dovuto conferire un diverso assetto alle statuizioni civili, proporzionandole alla concorrente colpa della persona che aveva determinato la sua reazione difensiva, da intendersi quale causa mediata del danno da lei riportato). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 11840 del 24 novembre 1994 (Cass. pen. n. 11840/1994)

Il presupposto su cui si fonda sia l’esimente della legittima difesa che l’eccesso colposo è costituito dall’esigenza di rimuovere il pericolo di un’aggressione attraverso una reazione proporzionata ed adeguata, così il secondo si distingue solo per un’erronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati. Pertanto, la scelta di mezzi di reazione o la prosecuzione di una condotta reattiva che, per consapevole determinazione, superi i limiti imposti o comunque non sia più necessaria, esclude qualsiasi collegamento tra l’iniziale situazione, che eliminava l’antigiuridicità della condotta, e l’evento, perseguito per autonoma decisione. (Nella specie, la ritenuta insussistenza di legittima difesa, nemmeno sotto l’aspetto dell’eccesso colposo trovava il suo fondamento nell’insorgere di una volontà omicida autonoma rispetto all’iniziale necessità di difesa per avere l’imputato sparato il colpo letale al capo, dopo che la persona offesa era stata attinta da un primo proiettile e resa inoffensiva). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2561 del 17 marzo 1993 (Cass. pen. n. 2561/1993)

In tema di legittima difesa, l’eccesso colposo si verifica allorché per un errore di valutazione si apprestano o si usano mezzi eccessivi di difesa in rapporto all’entità del pericolo; in tal caso la colpa è, invero, identificabile nella sopravalutazione erronea dell’entità del pericolo e quindi nell’errore sulla necessità di una reazione sproporzionata. Si deve, perciò, ritenere l’eccesso colposo invece della legittima difesa soltanto ove si dimostri che i mezzi adoperati potevano essere evitati o sostituiti da altri più proporzionati al pericolo di modo che la reazione, iniziatasi in condizioni che giustificano la legittima difesa diventa in seguito eccessiva per colpa sopraggiunta. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2099 del 3 marzo 1993

Nella legittima difesa quando manca la proporzione tra difesa ed offesa, per eccesso nell’uso dei mezzi adoperati dall’aggredito nel difendersi, occorre differenziare tra eccesso dovuto a negligenza, imperizia, imprudenza ed, in genere, a colpa nella valutazione dell’entità dell’offesa o della misura della difesa, ed eccesso consapevole e volontario. Nel primo caso ricorre l’eccesso colposo, nel secondo il delitto è doloso perché la condotta e l’evento sono volontari e previsti. La scelta deliberata di una determinata condotta, ancorché reattiva, la quale superi i limiti imposti dalla necessità della difesa, e non per precipitazione, imprudenza od errata valutazione delle circostanze di fatto, bensì per consapevole determinazione, esclude l’eccesso colposo perché radica la volontarietà dell’evento, che diviene semplicemente punitivo, trovando nella precedente azione altrui pretesto, non causale. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8773 del 5 agosto 1992 (Cass. pen. n. 8773/1992)

In coerenza con la sistematica adottata dal legislatore, per cui si distingue tra errore sul fatto che costituisce reato (art. 47 c.p.) ed errore sulle scriminanti (art. 59 c.p.), l’art. 55 contempla un’ipotesi particolare di errore sulle scriminanti, o più esattamente una particolare modalità della condotta caratterizzata da errore sulle scriminanti. La previsione normativa dell’art. 55 c.p. disciplina, infatti, quelle situazioni particolari nelle quali, per colpa, determinata da imperizia, negligenza o imprudenza, si superano i limiti oggettivi di scriminanti effettivamente esistenti, nel senso che il comportamento dell’agente, fino ad un certo punto del suo svolgimento, è sorretto da una causa di giustificazione realmente esistente; mentre in una fase successiva è accompagnato dalla mera putatività di un elemento scriminante, della quale, vengono in realtà ecceduti i limiti. Accanto a questa figura di eccesso colposo, che costituisce un eccesso modale, è tuttavia possibile parlare di eccesso anche quando questo si innesta su di una situazione di scriminante erroneamente supposta: l’agente ritiene per errore incolpevole che esista una scriminante, che nella realtà non esiste, ma nell’agire trascende colposamente i limiti consentiti dalla disposizione. Tale forma di eccesso, che esula dalla disciplina dell’art. 55 c.p., è riconducibile alla figura generale dell’art. 59 terzo comma seconda parte, che implicitamente prevede anche una forma di eccesso: l’agente, cioè, opera nella erronea ma giustificata convinzione della esistenza di una scriminante, che nella realtà, non sussiste (e che sarebbe quindi coperta dalla scriminante positiva) ma, per colpa, non si rappresenti o non osservi i limiti della scriminante stessa e, concretamente li trascenda.

L’art. 55 c.p. dispone che quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 51, 52, 53 e 54 si eccedono, colposamente i limiti, stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L’espresso richiamo alle disposizioni, che disciplinano le cause di giustificazione e la specificazione che l’eccesso ricorre quando, per colpa, si eccedono i limiti stabiliti dalla legge o dall’autorità, nell’ipotesi preveduta dagli artt. 51 e 53 o dalla necessità, di difendere il proprio o l’altrui diritto, o sé stesso da un danno grave alla persona, che costituiscono gli elementi strutturalmente necessari, per la configurabilità della legittima difesa e dello stato di necessità, consentono di affermare, che l’art. 55, necessariamente, postula un collegamento tra eccesso colposo e situazioni scriminanti, e dunque l’impossibilità di ritenere la fattispecie descritta dall’art. 55, come una fattispecie colposa ab origine autonoma, svincolata dalle previsioni delle singole scriminanti. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 298 del 15 gennaio 1992 (Cass. pen. n. 298/1992)

In tema di legittima difesa, l’eccesso colposo si verifica allorché per un errore di valutazione della necessità di difendersi, si apprestano o si usano mezzi eccessivi di difesa in rapporto all’entità del pericolo; in tal caso la colpa è, invero, identificabile nella sopravalutazione erronea dell’entità del pericolo e quindi nell’errore sulla necessità di una reazione sproporzionata. Si deve perciò ritenere l’eccesso colposo invece della legittima difesa soltanto ove si dimostri che i mezzi adoperati potevano essere evitati o sostituiti da altri più consentanei e proporzionati al pericolo, di modo che la reazione, iniziatasi in condizioni che giustificano la legittima difesa, diventa in seguito eccessiva per colpa sopraggiunta. (Fattispecie in cui mentre si è considerato proporzionato l’uso da parte dell’imputato di un coltello per fermare una violenta aggressione portata nei confronti suoi e del fratello, tenuto conto delle particolari modalità dell’aggressione e delle differenti condizioni fisiche dei soggetti interessati ed attesa la mancanza di altri mezzi reattivi idonei nella disponibilità dell’imputato medesimo, si è peraltro ritenuto che costui avesse per precipitazione ed imprudenza ecceduto dai limiti della necessità, sferrando all’aggressore una pluralità di colpi di coltello, cagionandogli così gravi lesioni). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12067 del 29 novembre 1991 (Cass. pen. n. 12067/1991)

In tema di legittima difesa, occorre differenziare dall’eccesso dovuto a negligenza, imperizia, imprudenza e, in genere, a colpa nella valutazione dell’entità dell’offesa e della misura della difesa, l’eccesso consapevole e volontario. Mentre nel primo caso ricorre l’eccesso colposo previsto dall’art. 55 c.p., nel secondo il delitto è doloso perché la condotta e l’evento sono volontari e previsti. La scelta deliberata di una condotta reattiva supera, in tal caso, i limiti imposti dalla necessità della difesa e non per precipitazione, imprudenza od errata valutazione, bensì per consapevole determinazione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8133 del 25 luglio 1991 (Cass. pen. n. 8133/1991)

In tema di legittima difesa, l’eccesso colposo presuppone l’esistenza della causa di giustificazione e si qualifica ulteriormente per l’oltrepassamento colposo dei limiti stabiliti per l’esercizio della causa stessa. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3204 del 22 marzo 1991 (Cass. pen. n. 3204/1991)

La legittima difesa putativa e l’eccesso colposo in legittima difesa postulano gli identici presupposti, con la differenza peraltro che nella prima la situazione di pericolo non esiste ma è erroneamente e giustificatamente supposta dall’agente, mentre nel secondo tutti i requisiti della difesa legittima reale sono presenti eccedendosi colposamente da parte dell’agente nella difesa del diritto verso il quale si rivolge l’offesa. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 672 del 18 gennaio 1990 (Cass. pen. n. 672/1990)

Colui che sfida o accetta la sfida, per risolvere la contesa o dar sfogo al proprio risentimento, versa consapevolmente nell’illecito e da tale suo stato non può invocare, non solo la legittima difesa e l’eccesso colposo, ma neppure l’attenuante della provocazione, proprio in forza della illiceità totale del suo comportamento, anche se occasionato da un precedente fatto dell’avversario, sia esso giusto o ingiusto. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11526 del 12 novembre 1987 (Cass. pen. n. 11526/1987)

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