Art. 22 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Ergastolo

Articolo 22 - codice penale

(1) La pena dell’ ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno (29, 32, 36; 1 coord.; 642 c.p.p.).
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.

Articolo 22 - Codice Penale

(1) La pena dell’ ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno (29, 32, 36; 1 coord.; 642 c.p.p.).
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non esclude l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile.

Massime

In tema di rimedi conseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l’azione volta ad ottenere il ristoro in forma specifica ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. è utilmente esperibile anche dal condannato all’ergastolo, sia comune che ostativo, senza che, in contrario, rilevi l’insussistenza al momento della domanda delle condizioni per accedere alla liberazione anticipata (compresa, nel caso di ergastolo ostativo, la collaborazione con la giustizia), atteso che il riconoscimento di tale forma di ristoro, destinato a rimanere privo di concreta utilità per il condannato all’ergastolo ostativo che si determini per una scelta non collaborativa, è suscettibile di incidere sulla determinazione della pena scontata in funzione dell’ammissione del detenuto, ricorrendone i presupposti, alla liberazione condizionale e alle altre misure premiali. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 41649 del 10 ottobre 2019 (Cass. pen. n. 41649/2019)

La pena dell’ergastolo applicata all’imputato infraventicinquenne che abbia commesso il delitto in età maggiore degli anni diciotto non può essere modificata dal giudice dell’esecuzione in pena temporanea, in quanto trattasi di sanzione legittimamente irrogabile a tutti i soggetti maggiorenni anche dopo le modifiche apportate dalla legge 11 agosto 2014 n. 117 all’art. 24, comma primo D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 272, le quali incidono esclusivamente sulla fase dell’esecuzione della pena. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34111 del 4 agosto 2015 (Cass. pen. n. 34111/2015)

L’ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma soltanto, per volontà del legislatore, « in toto» ovvero convertibile in pena di altra specie. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 39531 del 25 ottobre 2007 (Cass. pen. n. 39531/2007)

L’isolamento notturno del condannato all’ergastolo, a differenza di quello diurno, che è una vera e propria sanzione penale, si configura come modalità di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività, che può non essere applicato ove sussistano gravi ragioni ostative, sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto a instare per l’inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante ricorso per cassazione, del provvedimento del magistrato di sorveglianza che ne abbia respinto il reclamo per l’omessa attuazione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16400 del 23 aprile 2007 (Cass. pen. n. 16400/2007)

La pena dell’ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma soltanto, per eventuale volontà del legislatore, in toto ovvero, sempre in forza della medesima volontà, convertibile in pena di altra specie, di guisa che ad essa non può essere applicato, in mancanza di una specifica norma, l’indulto previsto in via generale soltanto per le pene detentive temporanee. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2128 del 16 giugno 2000 (Cass. pen. n. 2128/2000)

Il condono è incompatibile con l’ergastolo che non può essere considerato una pena temporanea neanche sotto il limitato profilo dell’accesso alla liberazione condizionale o a misure alternative alla detenzione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 536 del 8 marzo 1993 (Cass. pen. n. 536/1993)

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